(Pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione Friuli-Venezia Giulia n. 44 del 29 ottobre 1997) IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE Vista la legge regionale 8 aprile 1997, n. 10 "Disposizioni per la formazione del bilancio pluriennale ed annuale della Regione (legge finanziaria 1997) che all'articolo 16, commi 16, 17 e 18 prevede l'erogazione di un contributo, ad Enti pubblici e privati senza finalita' di lucro la cui sede legale ed operativa ovvero la cui prevalente organizzazione sia situata nel territorio della Regione autonoma Friuli-Venezia Giulia, fino al 30% della spesa a loro carico per la partecipazione a progetti ammessi al finanziamento comunitario; Considerato, che le precitate disposizioni, e specificatamente il comma 17, demandano ad apposito regolamento la disciplina compiuta delle modalita' di concessione del contributo in argomento; Rilevato che trattasi di un'iniziativa premiale per la capacita' propositiva dei surrichiamati soggetti che hanno ottenuto i finanziamenti comunitari e contestualmente incentivante per altri che intendano partecipare in futuro a simili opportunita', e che quindi il contributo in argomento rappresenta una mera anticipazione di denaro per la copertura di una parte delle spese a carico del proponente; Preso atto del parere favorevole espresso, nelle sedute del 1 agosto e del 26 settembre 1997, da parte del Comitato dipartimentale degli affari istituzionali sul testo regolamentare predisposto dalla Direzione regionale degli affari comunitari e dei rapporti esterni; Vista la legge regionale 4 luglio 1997, n. 23, recante "Norme urgenti per la semplificazione dei procedimenti amministrativi in materia di autonomie locali e di organizzazione dell'Amministrazione regionale" ed in particolare gli articoli 7 e 8; Visto l'articolo 42 dello statuto di autonomia; Vista la deliberazione giuntale n. 2499 dell'8 agosto 1997 come modificata con deliberazione n. 2858 del 26 settembre 1997; Decreta: E' approvato il Regolamento di esecuzione per la concessione dei contributi previsti dall'articolo 16, commi 16, 17 e 18 della legge regionale 8 aprile 1997, n. 10 "Disposizioni per la formazione del bilancio pluriennale ed annuale della Regione (legge finanziaria 1997)" nel testo allegato al presente provvedimento quale parte integrante e sostanziale. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e farlo osservare come Regolamento della Regione. Il presente decreto sara' inviato alla Corte dei conti per la registrazione e successivamente pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione. Trieste, li' 2 ottobre 1997 CRUDER Registrato alla Corte dei conti, Trieste, addi' 13 ottobre 1997 Atti della Regione Friuli-Venezia Giulia, registro 1, foglio 385 Regolamento di esecuzione per la concessione dei contributi previsti dall'articolo 16, commi 16, 17 e 18 della legge regionale 8 aprile 1997, n. 10 "Disposizioni per la formazione del bilancio pluriennale ed annuale della Regione (legge finanziaria 1997)". Art. 1. Beneficiari 1. Gli enti pubblici e privati senza finalita' di lucro la cui sede legale ed operativa ovvero la cui prevalente organizzazione sia situata nel territorio della Regione autonoma Friuli-Venezia Giulia, possono presentare una domanda ai sensi dell'articolo 16, commi 16 e 17 della legge regionale 8 aprile 1997, n. 10, al fine di ottenere un contributo sulla spesa effettivamente rimasta a loro carico, nel caso in cui partecipino a progetti ammessi al finanziamento comunitario.