(Pubblicato  nel Bollettino ufficiale
   della Regione Friuli-Venezia Giulia n. 44 del 29 ottobre 1997)
 
                IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE
 
  Vista  la legge regionale 8 aprile 1997, n. 10 "Disposizioni per la
formazione del bilancio pluriennale ed annuale della  Regione  (legge
finanziaria  1997)  che  all'articolo  16,  commi 16, 17 e 18 prevede
l'erogazione di un contributo,  ad  Enti  pubblici  e  privati  senza
finalita'  di  lucro  la  cui  sede legale ed operativa ovvero la cui
prevalente organizzazione sia situata nel  territorio  della  Regione
autonoma Friuli-Venezia Giulia, fino al 30% della spesa a loro carico
per   la   partecipazione   a   progetti   ammessi  al  finanziamento
comunitario;
  Considerato, che le precitate disposizioni, e  specificatamente  il
comma  17,  demandano  ad apposito regolamento la disciplina compiuta
delle modalita' di concessione del contributo in argomento;
  Rilevato che trattasi di un'iniziativa premiale  per  la  capacita'
propositiva   dei   surrichiamati   soggetti  che  hanno  ottenuto  i
finanziamenti comunitari e contestualmente incentivante per altri che
intendano partecipare in futuro a simili opportunita', e  che  quindi
il  contributo  in  argomento  rappresenta  una mera anticipazione di
denaro per la copertura  di  una  parte  delle  spese  a  carico  del
proponente;
  Preso  atto  del  parere  favorevole  espresso,  nelle sedute del 1
agosto e del 26 settembre 1997, da parte del Comitato  dipartimentale
degli  affari istituzionali sul testo regolamentare predisposto dalla
Direzione regionale degli affari comunitari e dei rapporti esterni;
  Vista  la  legge  regionale  4  luglio  1997, n. 23, recante "Norme
urgenti per la semplificazione  dei  procedimenti  amministrativi  in
materia  di autonomie locali e di organizzazione dell'Amministrazione
regionale" ed in particolare gli articoli 7 e 8;
  Visto l'articolo 42 dello statuto di autonomia;
  Vista la deliberazione giuntale n. 2499  dell'8  agosto  1997  come
modificata con deliberazione n. 2858 del 26 settembre 1997;
 
                              Decreta:
 
  E'  approvato  il  Regolamento di esecuzione per la concessione dei
contributi previsti dall'articolo 16, commi 16, 17 e 18  della  legge
regionale  8  aprile  1997, n. 10 "Disposizioni per la formazione del
bilancio pluriennale ed  annuale  della  Regione  (legge  finanziaria
1997)"  nel  testo  allegato  al  presente  provvedimento quale parte
integrante e sostanziale.
  E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e farlo  osservare
come Regolamento della Regione.
  Il  presente  decreto  sara'  inviato  alla  Corte dei conti per la
registrazione e successivamente pubblicato nel  Bollettino  ufficiale
della Regione.
   Trieste, li' 2 ottobre 1997
                               CRUDER
Registrato alla Corte dei conti, Trieste, addi' 13 ottobre 1997
Atti della Regione Friuli-Venezia Giulia, registro 1, foglio 385
Regolamento di esecuzione per la concessione dei contributi previsti
dall'articolo  16,  commi  16, 17 e 18 della legge regionale 8 aprile
1997, n. 10 "Disposizioni per la formazione del bilancio  pluriennale
ed annuale della Regione (legge finanziaria 1997)".
 
                               Art. 1.
                             Beneficiari
 
  1. Gli enti pubblici e privati senza finalita' di lucro la cui sede
legale  ed  operativa  ovvero  la  cui  prevalente organizzazione sia
situata nel territorio della Regione autonoma Friuli-Venezia  Giulia,
possono  presentare una domanda ai sensi dell'articolo 16, commi 16 e
17 della legge regionale 8 aprile 1997, n. 10, al fine di ottenere un
contributo sulla spesa effettivamente rimasta a loro carico, nel caso
in cui partecipino a progetti ammessi al finanziamento comunitario.