(Pubblicata  nel Bollettino ufficiale della Regione Liguria n. 17
                       del 24 settembre 1997)
 
                       IL CONSIGLIO REGIONALE
                            Ha approvato
 
                     IL COMMISSARIO DEL GOVERNO
                         Ha apposto il visto
 
                     IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA
                              Promulga
la seguente legge regionale:
 
                               Art. 1.
                      Modificazioni all'art. 4
 
  1. La lettera c) del comma 2 dell'art. 4 della  legge  regionale  5
novembre  1993, n. 52 (disposizioni per la realizzazione di politiche
attive del lavoro), e' sostituita dalla seguente:
   "c) le iniziative di sperimentazione e di innovazione didattica;".
  2. La lettera g) del comma 2 dell'art. 4 della legge  regionale  n.
52/1993 e' cosi' sostituita:
   "g)  le  attivita'  di  orientamento  professionale  di  cui  agli
articoli successivi;".
  3. Dopo la lettera g) del comma 2 dell'art. 4 della legge regionale
n. 52/1993, e' aggiunta la seguente:
   "g-bis) gli interventi di interesse regionale di politiche  attive
del lavoro".
  4.  Il  comma  4  dell'art.  4  della legge regionale n. 52/1993 e'
sostituito dal seguente:
   "4. Il programma triennale e' aggiornabile annualmente, in tutto o
in  parte,  in  relazione  alla verifica di efficacia e di efficienza
delle iniziative attuate, degli eventuali mutamenti  socio-economici,
e sulla base delle proposte espressa dalle province".
  5. Dopo il comma 5 dell'art. 4 della legge regionale n. 52/1993, e'
aggiunto il seguente:
   "5-bis.  La  Giunta  regionale, entro il mese di settembre di ogni
anno, tenuto conto dei  criteri  indicati  dal  programma  triennale,
individua, in base alle disponibilita' finanziarie, le risorse per la
pianificazione annuale provinciale e le risorse per la pianificazione
delle  iniziative  e degli interventi di cui al comma 2, lettere c) e
g-bis)".