(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione Liguria n. 17 del 24 settembre 1997) IL CONSIGLIO REGIONALE Ha approvato IL COMMISSARIO DEL GOVERNO Ha apposto il visto IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA Promulga la seguente legge regionale: Art. 1. Modificazioni all'art. 4 1. La lettera c) del comma 2 dell'art. 4 della legge regionale 5 novembre 1993, n. 52 (disposizioni per la realizzazione di politiche attive del lavoro), e' sostituita dalla seguente: "c) le iniziative di sperimentazione e di innovazione didattica;". 2. La lettera g) del comma 2 dell'art. 4 della legge regionale n. 52/1993 e' cosi' sostituita: "g) le attivita' di orientamento professionale di cui agli articoli successivi;". 3. Dopo la lettera g) del comma 2 dell'art. 4 della legge regionale n. 52/1993, e' aggiunta la seguente: "g-bis) gli interventi di interesse regionale di politiche attive del lavoro". 4. Il comma 4 dell'art. 4 della legge regionale n. 52/1993 e' sostituito dal seguente: "4. Il programma triennale e' aggiornabile annualmente, in tutto o in parte, in relazione alla verifica di efficacia e di efficienza delle iniziative attuate, degli eventuali mutamenti socio-economici, e sulla base delle proposte espressa dalle province". 5. Dopo il comma 5 dell'art. 4 della legge regionale n. 52/1993, e' aggiunto il seguente: "5-bis. La Giunta regionale, entro il mese di settembre di ogni anno, tenuto conto dei criteri indicati dal programma triennale, individua, in base alle disponibilita' finanziarie, le risorse per la pianificazione annuale provinciale e le risorse per la pianificazione delle iniziative e degli interventi di cui al comma 2, lettere c) e g-bis)".