(Pubblicato  nel Bollettino ufficiale della Regione Liguria n. 17
                       del 24 settembre 1997)
 
                       IL CONSIGLIO REGIONALE
                            Ha approvato
 
                     IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA
             constatata l'esecutivita' del provvedimento
                              Promulga
il seguente regolamento regionale:
 
                               Art. 1.
                      Sostituzione dell'art. 5
 
  1. L'art. 5 del regolamento regionale 26 aprile 1995, n. 2 e' cosi'
sostituito:
  "Art.  5  (Composizione  del  Consiglio  dei  sanitari dell'Azienda
ospedaliera "San Martino" di Genova). - 1. Nel Consiglio dei sanitari
dell'Azienda ospedaliera "San Martino" di Genova  e'  assicurata  una
rappresentanza  elettiva, universitaria e ospedaliera, delle seguenti
categorie:
   1) componente  "medica"  -  complessivamente  non  meno  di  dieci
rappresentanti suddivisi tra le seguenti categorie:
    a) responsabili delle unita' degenziali;
    b) altri medici in servizio presso le unita' degenziali;
    c) medici dei servizi non degenziali;
   2) componente "operatori sanitari laureati" - complessivamente non
meno  di quattro rappresentanti appartenenti alla categoria operatori
sanitari laureati non medici;
   3)  componente  "personale  infermieristico  e  personale  tecnico
sanitario  -  complessivamente  non  meno  di  quattro rappresentanti
suddivisi tra le seguenti categorie:
    a) personale infermieristico;
    b)  personale  tecnico  sanitario,  ivi  compreso  quello   della
riabilitazione.
  2.  Nell'ambito  di  ciascuna delle componenti di cui al comma 1 e'
assicurata la presenza delle rappresentanze universitarie in rapporto
alla consistenza numerica delle stesse.
  3. Il regolamento di cui all'art. 6, comma 1,  nel  rispetto  delle
proporzioni  previste  tra  le  diverse componenti e nel rispetto dei
criteri di cui al comma  2,  puo'  prevedere  una  maggiore  presenza
numerica  dei rappresentanti delle categorie elencate nel comma 1. La
componente elettiva nel suo complesso non puo', comunque, superare le
ventisei unita'.
  4. Il Consiglio dei sanitari e' presieduto dal Direttore sanitario.
Sono membri di diritto del Consiglio i responsabili dei  dipartimenti
ospedalieri.".
  Il  presente  regolamento regionale sara' pubblicato nel Bollettino
ufficiale della Regione Liguria a norma dell'art. 55 dello Statuto ed
entrera' in vigore il quindicesimo giorno dalla pubblicazione.
   Dato a Genova, addi' 26 agosto 1997
                                MORI