(Pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione Liguria n. 17 del 24 settembre 1997) IL CONSIGLIO REGIONALE Ha approvato IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA constatata l'esecutivita' del provvedimento Promulga il seguente regolamento regionale: Art. 1. Sostituzione dell'art. 5 1. L'art. 5 del regolamento regionale 26 aprile 1995, n. 2 e' cosi' sostituito: "Art. 5 (Composizione del Consiglio dei sanitari dell'Azienda ospedaliera "San Martino" di Genova). - 1. Nel Consiglio dei sanitari dell'Azienda ospedaliera "San Martino" di Genova e' assicurata una rappresentanza elettiva, universitaria e ospedaliera, delle seguenti categorie: 1) componente "medica" - complessivamente non meno di dieci rappresentanti suddivisi tra le seguenti categorie: a) responsabili delle unita' degenziali; b) altri medici in servizio presso le unita' degenziali; c) medici dei servizi non degenziali; 2) componente "operatori sanitari laureati" - complessivamente non meno di quattro rappresentanti appartenenti alla categoria operatori sanitari laureati non medici; 3) componente "personale infermieristico e personale tecnico sanitario - complessivamente non meno di quattro rappresentanti suddivisi tra le seguenti categorie: a) personale infermieristico; b) personale tecnico sanitario, ivi compreso quello della riabilitazione. 2. Nell'ambito di ciascuna delle componenti di cui al comma 1 e' assicurata la presenza delle rappresentanze universitarie in rapporto alla consistenza numerica delle stesse. 3. Il regolamento di cui all'art. 6, comma 1, nel rispetto delle proporzioni previste tra le diverse componenti e nel rispetto dei criteri di cui al comma 2, puo' prevedere una maggiore presenza numerica dei rappresentanti delle categorie elencate nel comma 1. La componente elettiva nel suo complesso non puo', comunque, superare le ventisei unita'. 4. Il Consiglio dei sanitari e' presieduto dal Direttore sanitario. Sono membri di diritto del Consiglio i responsabili dei dipartimenti ospedalieri.". Il presente regolamento regionale sara' pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione Liguria a norma dell'art. 55 dello Statuto ed entrera' in vigore il quindicesimo giorno dalla pubblicazione. Dato a Genova, addi' 26 agosto 1997 MORI