(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione Piemonte n. 42 del 22 ottobre 1997) IL CONSIGLIO REGIONALE Ha approvato IL COMMISSARIO DEL GOVERNO Ha apposto il visto IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE Promulga la seguente legge: Art. 1. 1. La lettera e) del comma 1 dell'articolo 3 della legge regionale 17 agosto 1995, n. 67 "Interventi regionali per la promozione di una cultura ed educazione di pace, per la cooperazione e solidarieta' internazionale" e' sostituita dalla seguente: "e) di emergenza e soccorso a favore di popolazioni colpite da calamita' eccezionali o conflitti armati, nonche' per ristabilire dignitose condizioni di vita e di solidarieta' internazionale".