(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione Piemonte n. 42
                        del 22 ottobre 1997)
 
                       IL CONSIGLIO REGIONALE
                            Ha approvato
 
                     IL COMMISSARIO DEL GOVERNO
                         Ha apposto il visto
 
                IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE
                              Promulga
la seguente legge:
 
                               Art. 1.
 
  1.  La lettera e) del comma 1 dell'articolo 3 della legge regionale
17 agosto 1995, n. 67 "Interventi regionali per la promozione di  una
cultura  ed  educazione  di  pace, per la cooperazione e solidarieta'
internazionale" e' sostituita dalla seguente:
   "e) di emergenza e soccorso a favore  di  popolazioni  colpite  da
calamita'  eccezionali  o  conflitti  armati, nonche' per ristabilire
dignitose condizioni di vita e di solidarieta' internazionale".