(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione Sardegna n. 32 del 24 ottobre 1997) IL CONSIGLIO REGIONALE Ha approvato IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE Promulga la seguente legge: Art. 1. Finalita' 1. La Regione Autonoma della Sardegna, ispirandosi ai principi fissati dagli articoli 3, 4 e 5 del proprio Statuto Speciale ed in attuazione dei suoi compiti istituzionali, riconosce la particolare e rilevante funzione sociale delle Societa' di Mutuo Soccorso (SMS) costituite, senza fini di lucro, ai sensi della legge 15 aprile 1886, n. 3818, nonche' i valori storici e culturali che esse rappresentano nella societa' sarda, anche in considerazione del ruolo che le stesse possono svolgere nel settore dell'assistenza sanitaria ai sensi dell'articolo 9 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502. 2. A tal fine la Regione: a) valorizza la funzione di promozione sociale, di servizio e di innovazione perseguita dalle SMS che hanno finalita' sociali, culturali, ricreative, sanitarie, di salvaguardia del patrimonio storico, culturale, artistico e di sviluppo della cultura della solidarieta' tra i lavoratori; b) favorisce la diffusione della conoscenza e l'illustrazione della storia e delle attivita' delle SMS, con particolare riferimento a quelle in attivita' da almeno cinque anni; c) dispone interventi finanziari per le attivita' e le iniziative sociali ed educative, di conservazione e restauro del materiale storico e documentario, finalizzate allo sviluppo della cultura mutualistica.