(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione Sardegna n. 32
                        del 24 ottobre 1997)
 
                       IL CONSIGLIO REGIONALE
                            Ha approvato
 
                IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE
                              Promulga
la seguente legge:
 
                               Art. 1.
                              Finalita'
 
  1.  La  Regione  Autonoma  della  Sardegna, ispirandosi ai principi
fissati dagli articoli 3, 4 e 5 del proprio Statuto  Speciale  ed  in
attuazione dei suoi compiti istituzionali, riconosce la particolare e
rilevante  funzione  sociale  delle  Societa' di Mutuo Soccorso (SMS)
costituite, senza fini di lucro, ai sensi della legge 15 aprile 1886,
n. 3818, nonche' i valori storici e culturali che esse  rappresentano
nella societa' sarda, anche in considerazione del ruolo che le stesse
possono  svolgere  nel  settore  dell'assistenza  sanitaria  ai sensi
dell'articolo 9 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502.
  2. A tal fine la Regione:
   a) valorizza la funzione di promozione sociale, di servizio  e  di
innovazione   perseguita  dalle  SMS  che  hanno  finalita'  sociali,
culturali, ricreative,  sanitarie,  di  salvaguardia  del  patrimonio
storico,  culturale,  artistico  e  di  sviluppo  della cultura della
solidarieta' tra i lavoratori;
   b) favorisce la  diffusione  della  conoscenza  e  l'illustrazione
della storia e delle attivita' delle SMS, con particolare riferimento
a quelle in attivita' da almeno cinque anni;
   c)  dispone interventi finanziari per le attivita' e le iniziative
sociali ed educative,  di  conservazione  e  restauro  del  materiale
storico  e  documentario,  finalizzate  allo  sviluppo  della cultura
mutualistica.