(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione Toscana n. 38 del 22 ottobre 1997) IL CONSIGLIO REGIONALE Ha approvato IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE Promulga la seguente legge: Articolo unico 1. In deroga al comma 2 dell'art. 31 della L.R. 11 agosto 1997, n. 65, in considerazione dell'impossibilita' di tabellazione perimetrale del Parco in tempi utili, l'attivita' venatoria, limitatamente alla sola stagione 1997-1998, si esercita negli stessi territori della stagione venatoria 1996-1997 e secondo la disciplina dettata dalla L.R. 27 giugno 1997, n. 46. Resta ferma la restante disciplina dell'art. 31 suddetto. 2. Nel quinto comma dell'art. 31 della L.R. 11 agosto 1997, n. 65, le parole "legge 21 gennaio 1994, n. 52", sono cosi' sostituite: "L.R. 21 luglio 1994, n. 52". La presente legge e' pubblicata sul Bollettino ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della Regione Toscana. La presente legge e' dichiarata urgente ai sensi dell'art. 28 dello Statuto e dell'art. 127 della Costituzione ed entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione. Firenze, 17 ottobre 1997. CHITI