(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione Toscana n. 38
                        del 22 ottobre 1997)
 
                       IL CONSIGLIO REGIONALE
                            Ha approvato
 
                IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE
                              Promulga
la seguente legge:
                           Articolo unico
 
  1. In deroga al comma 2 dell'art. 31 della L.R. 11 agosto 1997,  n.
65, in considerazione dell'impossibilita' di tabellazione perimetrale
del  Parco  in tempi utili, l'attivita' venatoria, limitatamente alla
sola stagione 1997-1998, si esercita  negli  stessi  territori  della
stagione  venatoria  1996-1997  e secondo la disciplina dettata dalla
L.R. 27 giugno 1997,  n.  46.  Resta  ferma  la  restante  disciplina
dell'art.  31 suddetto.
  2. Nel quinto comma dell'art. 31 della L.R. 11 agosto 1997, n.  65,
le  parole  "legge  21  gennaio  1994, n. 52", sono cosi' sostituite:
"L.R. 21 luglio 1994, n. 52".
  La presente legge e'  pubblicata  sul  Bollettino  ufficiale  della
Regione.  E'  fatto  obbligo  a chiunque spetti di osservarla e farla
osservare come legge della Regione Toscana.
  La presente legge e' dichiarata urgente ai sensi dell'art. 28 dello
Statuto e dell'art. 127 della Costituzione  ed  entra  in  vigore  il
giorno stesso della sua pubblicazione.
   Firenze, 17 ottobre 1997.
                                CHITI