(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione Toscana n. 39
                        del 29 ottobre 1997)
 
                       IL CONSIGLIO REGIONALE
                            Ha approvato
 
                IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE
                              Promulga
la seguente legge:
 
                               Art. 1.
          Rappresentanza legale delle gestioni liquidatorie
 
  1.  A  decorrere  dal  1  gennaio 1995, ai Direttori Generali delle
Aziende unita' sanitarie locali istituite  ai  sensi  del  D.lgs.  30
dicembre 1992, n. 502, come modificato dal D.lgs. 7 dicembre 1993, n.
517  e  ai  sensi dell'art. 2, della L.R. 29 giugno 1994, n. 49, sono
attribuite le funzioni  di  Commissario  Liquidatore  delle  gestioni
liquidatorie  delle  soppresse  unita'  sanitarie  locali  ricomprese
nell'ambito territoriale delle rispettive Aziende.
  2.  Ai  Direttori  Generali,  quali  legali  rappresentanti   delle
gestioni  stralcio-liquidatorie di cui al comma 1, dell'art. 6, della
legge 23 dicembre 1994, n. 724 e comma 14 dell'art. 2, della legge 28
dicembre 1995, n. 549, compete la titolarita' dei rapporti  giuridici
attivi  e  passivi  facenti capo alle gestioni pregresse delle unita'
sanitarie locali fino al 31 dicembre 1994.
  3.  Ai  Direttori  Generali,  quali  legali  rappresentanti   delle
suddette  gestioni,  compete la legittimazione attiva e passiva per i
rapporti processuali relativi ai crediti ed ai debiti delle  gestioni
liquidatorie delle soppresse unita' sanitarie locali.