(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione Umbria n. 52 del 29 ottobre 1997) IL CONSIGLIO REGIONALE Ha approvato IL COMMISSARIO DEL GOVERNO Ha apposto il visto IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE Promulga la seguente legge: Art. 1. Finalita' 1. La presente legge, in attuazione di quanto disposto dall'art. 3, commi da 24 a 40, della legge 28 dicembre 1995, n. 549, recante "Misure di razionalizzazione della finanza pubblica", di seguito indicata come "legge statale", disciplina: a) la regolamentazione della riscossione, accertamento, contenzioso, rimborsi e quanto non provino dalla legge statale, in relazione al tributo speciale istituito dall'art. 3, comma 24 della legge statale; b) la regolamentazione delle modalita' di devoluzione alle province, della quota spettante in ragione del gettito riferito alle discariche ed agli impianti di incenerimento situati nel territorio di ciascuna provincia; c) la istituzione di un "fondo destinato a favorire la minore produzione di rifiuti e altre finalita'" nonche' per "investimenti di tipo ambientale", come previsto dall'art. 3, comma 27 della legge statale.