(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione Umbria n. 52
                        del 29 ottobre 1997)
 
                       IL CONSIGLIO REGIONALE
                            Ha approvato
 
                     IL COMMISSARIO DEL GOVERNO
                         Ha apposto il visto
 
                IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE
                              Promulga
la seguente legge:
 
                               Art. 1.
                              Finalita'
 
  1.  La  presente  legge, in attuazione di quanto disposto dall'art.
3, commi da 24 a 40, della legge 28 dicembre 1995,  n.  549,  recante
"Misure  di  razionalizzazione  della  finanza  pubblica", di seguito
indicata come "legge statale", disciplina:
   a)   la   regolamentazione   della   riscossione,    accertamento,
contenzioso,  rimborsi  e  quanto non provino dalla legge statale, in
relazione al tributo speciale istituito dall'art. 3, comma  24  della
legge statale;
   b)   la  regolamentazione  delle  modalita'  di  devoluzione  alle
province, della quota spettante in ragione del gettito riferito  alle
discariche  ed  agli impianti di incenerimento situati nel territorio
di ciascuna provincia;
   c) la istituzione di un "fondo  destinato  a  favorire  la  minore
produzione di rifiuti e altre finalita'" nonche' per "investimenti di
tipo  ambientale",  come  previsto  dall'art. 3, comma 27 della legge
statale.