(Pubblicata nel suppl. ord. n. 1 al Bollettino ufficiale della Regione Umbria n. 52 del 29 ottobre 1997) IL CONSIGLIO REGIONALE Ha approvato IL COMMISSARIO DEL GOVERNO Ha apposto il visto IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE Promulga la seguente legge: Art. 1. Piano regolatore generale 1. Il Piano regolatore generale (P.R.G.) e' lo strumento di pianificazione territoriale con il quale il Comune disciplina la tutela, la valorizzazione e la trasformazione del territorio. 2. Il P.R.G. e' composto da: a) parte strutturale, che individua le specifiche vocazioni territoriali a livello di pianificazione generale in conformita' con gli obbiettivi ed indirizzi urbanistici regionali e di pianificazione territoriale provinciale, espressi dal Piano urbanistico territoriale (P.U.T.) e dal Piano territoriale di coordinamento provinciale (P.T.C.P.); b) parte operativa, che individua e disciplina le previsioni urbanistiche nelle modalita', forme e limiti stabiliti nella parte strutturale. 3. Il P.R.G. di norma e' redatto da un gruppo multidisciplinare di progettazione.