(Pubblicata nel suppl. ord. n. 1 al Bollettino ufficiale
           della Regione Umbria n. 52 del 29 ottobre 1997)
 
                       IL CONSIGLIO REGIONALE
                            Ha approvato
 
                     IL COMMISSARIO DEL GOVERNO
                         Ha apposto il visto
 
                IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE
                              Promulga
la seguente legge:
 
                               Art. 1.
                      Piano regolatore generale
 
  1.  Il  Piano  regolatore  generale  (P.R.G.)  e'  lo  strumento di
pianificazione territoriale con il  quale  il  Comune  disciplina  la
tutela, la valorizzazione e la trasformazione del territorio.
  2. Il P.R.G. e' composto da:
   a)  parte  strutturale,  che  individua  le  specifiche  vocazioni
territoriali a livello di pianificazione generale in conformita'  con
gli obbiettivi ed indirizzi urbanistici regionali e di pianificazione
territoriale provinciale, espressi dal Piano urbanistico territoriale
(P.U.T.)    e  dal  Piano  territoriale  di coordinamento provinciale
(P.T.C.P.);
   b) parte operativa,  che  individua  e  disciplina  le  previsioni
urbanistiche  nelle  modalita',  forme e limiti stabiliti nella parte
strutturale.
  3. Il P.R.G. di norma e' redatto da un gruppo multidisciplinare  di
progettazione.