(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione Valle d'Aosta n. 50 del 29 ottobre 1997) IL CONSIGLIO REGIONALE Ha approvato IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE Promulga la seguente legge: Art. 1. 1. Per i turni di elezione diretta del sindaco, del vice sindaco e del consiglio comunale successivi all'entrata in vigore della presente legge, negli uffici elettorali di sezione individuati con decreto del Presidente della Giunta regionale le operazioni di votazione e di scrutinio si svolgono mediante l'uso di apparecchiature elettroniche, secondo le disposizioni previste dalla presente legge.