(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione Valle d'Aosta
                     n. 50 del 29 ottobre 1997)
 
                       IL CONSIGLIO REGIONALE
                            Ha approvato
 
                IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE
                              Promulga
la seguente legge:
 
                               Art. 1.
 
  1.  Per i turni di elezione diretta del sindaco, del vice sindaco e
del  consiglio  comunale  successivi  all'entrata  in  vigore   della
presente  legge,  negli  uffici elettorali di sezione individuati con
decreto del  Presidente  della  Giunta  regionale  le  operazioni  di
votazione   e   di   scrutinio   si   svolgono   mediante   l'uso  di
apparecchiature elettroniche, secondo le disposizioni previste  dalla
presente legge.