(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione Toscana n. 40 del 5 novembre 1997) IL CONSIGLIO REGIONALE Ha approvato IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA Promulga la seguente legge: Art. 1. L'art. 9 della legge regionale 31 agosto 1994, n. 70 e' sostituito dal seguente: "Agenzie formative 1. Ai sensi della presente legge, sono da considerarsi agenzie formative gli organismi finalizzati allo svolgimento di compiti ed all'esercizio di funzioni in materia di formazione professionale. 2. Sono agenzie formative: a) i centri di formazione professionale e gli altri organismi sostituiti dalle Province per l'esercizio delle funzioni inerenti la formazione professionale, anche congiuntamente ad altre attivita', e con la partecipazione di altri soggetti pubblici e privati; b) gli enti e gli organismi pubblici aventi specifiche finalita' di formazione; c) gli enti, comunque denominati, costituiti da organizzazioni rappresentative, a livello nazionale o regionale, dei lavoratori dipendenti, dei lavoratori autonomi, degli imprenditori e del movimento cooperativo, ed altri enti costituiti senza scopo di lucro ed in possesso dei requisiti di cui al comma 4; 3. Le Province possono stipulare apposite convenzioni per lo svolgimento di corsi di formazione professionale con i soggetti di cui al comma due, lett. b) e c). Analoghe convenzioni possono essere stipulate dalla Regione, nell'ambito delle competenze ad essa riservate ai sensi dell'art. 17. 4. A tal fine i soggetti di cui alla lett. c) devono possedere i seguenti requisiti: a) perseguire specifiche finalita' di formzione professionale; b) disporre di adeguate strutture materiali e organizzative, e di idonee risorse umane e professionali, al fine della ottimale realizzazione degli interventi programmati. 5. Salve le ipotesi disciplinate dai precedenti commi, Enti ed imprese che vi abbiano interesse, assumono il ruolo di Agenzie formative limitatamente ad interventi rivolti al personale di appartenenza, ed a quelli direttamente finalizzati all'inserimento lavorativo degli stessi nella propria organizzazione aziendale, sulla base di accordi sindacali".