(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione Toscana n. 41
                        del 21 novembre 1997)
 
                       IL CONSIGLIO REGIONALE
                            Ha approvato
 
                IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE
                              Promulga
la seguente legge:
 
                               Art. 1.
                 Finalita' e ambito di applicazione
 
  1.  La  presente  legge  disciplina le seguenti strutture ricettive
gestite per la produzione e l'offerta  al  pubblico  di  servizi  per
l'ospitalita':
   1. alberghi;
   2. residenze turistico-alberghiere;
   3. campeggi;
   4. villaggi turistici;
   5. aree di sosta;
   6. parchi di vacanza;
  2.  Con appositi regolamenti di attuazione, la Regione stabilisce i
requisiti delle strutture ricettive di cui al comma 1 e i criteri per
la loro classificazione.
  3. I regolamenti di cui al comma  2  possono  altresi'  determinare
caratteristiche  tecniche  e  specifiche modalita' di esercizio delle
strutture ricettive.