(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione Toscana n. 41 del 21 novembre 1997) IL CONSIGLIO REGIONALE Ha approvato IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE Promulga la seguente legge: Art. 1. Finalita' e ambito di applicazione 1. La presente legge disciplina le seguenti strutture ricettive gestite per la produzione e l'offerta al pubblico di servizi per l'ospitalita': 1. alberghi; 2. residenze turistico-alberghiere; 3. campeggi; 4. villaggi turistici; 5. aree di sosta; 6. parchi di vacanza; 2. Con appositi regolamenti di attuazione, la Regione stabilisce i requisiti delle strutture ricettive di cui al comma 1 e i criteri per la loro classificazione. 3. I regolamenti di cui al comma 2 possono altresi' determinare caratteristiche tecniche e specifiche modalita' di esercizio delle strutture ricettive.