(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione Valle d'Aosta n. 55 del 28 novembre 1997) IL CONSIGLIO REGIONALE Ha approvato IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE Promulga la seguente legge: Art. 1. Personale comandato 1. Il personale di ruolo dipendente da amministrazioni o enti pubblici che, alla data di entrata in vigore della presente legge, presta servizio presso l'Amministrazione regionale in posizione di comando, puo', previo nulla osta delle amministrazioni o enti di appartenenza, essere inquadrato in posti vacanti della corrispondente qualifica degli organici dell'Amministrazione regionale di cui all'art. 26 della legge regionale 23 ottobre 1995, n. 45 (Riforma dell'organizzazione dell'Amministrazione regionale della Valle d'Aosta e revisione della disciplina del personale). 2. La Giunta regionale e' autorizzata, ai sensi dell'art. 8, comma 2, della l.r. 45/1995, a trasformare i profili professionali in cui si articolano le qualifiche funzionali al fine di consentire gli inquadramenti del personale comandato, nei limiti numerici e di spesa della dotazione organica vigente. 3. La domanda di inquadramento deve essere presentata alla Presidenza della Giunta regionale o alla Presidenza del Consiglio regionale, dal dipendente in posizione di comando, entro trenta giorni dall'entrata in vigore della presente legge. 4. L'inquadramento nel ruolo unico regionale e' subordinato al possesso della conoscenza della lingua francese acquisito nelle amministrazioni ed enti di provenienza o accertato dall'Amministrazione regionale. 5. Le disposizioni del presente articolo si applicano anche al personale che sia cessato dalla posizione di comando da non oltre tre mesi dall'entrata in vigore della presente legge. 6. Al personale che presenta domanda di inquadramento nel ruolo unico regionale puo' essere prorogato il comando, fino alla data di trasferimento dall'ente di appartenenza, anche in deroga al limite temporale di cui all'art. 29, comma 2, della l.r. 45/1995.