(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione Valle d'Aosta
                     n. 55 del 28 novembre 1997)
 
                       IL CONSIGLIO REGIONALE
                            Ha approvato
 
                IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE
                              Promulga
la seguente legge:
 
                               Art. 1.
                         Personale comandato
 
  1.  Il  personale  di  ruolo  dipendente  da amministrazioni o enti
pubblici che, alla data di entrata in vigore  della  presente  legge,
presta  servizio  presso  l'Amministrazione regionale in posizione di
comando, puo', previo nulla osta  delle  amministrazioni  o  enti  di
appartenenza, essere inquadrato in posti vacanti della corrispondente
qualifica   degli  organici  dell'Amministrazione  regionale  di  cui
all'art. 26 della legge regionale 23 ottobre  1995,  n.  45  (Riforma
dell'organizzazione   dell'Amministrazione   regionale   della  Valle
d'Aosta e revisione della disciplina del personale).
  2. La Giunta regionale e' autorizzata, ai sensi dell'art. 8,  comma
2,  della  l.r. 45/1995, a trasformare i profili professionali in cui
si articolano le qualifiche funzionali  al  fine  di  consentire  gli
inquadramenti del personale comandato, nei limiti numerici e di spesa
della dotazione organica vigente.
  3.   La  domanda  di  inquadramento  deve  essere  presentata  alla
Presidenza della Giunta regionale o  alla  Presidenza  del  Consiglio
regionale,  dal  dipendente  in  posizione  di  comando, entro trenta
giorni dall'entrata in vigore della presente legge.
  4.  L'inquadramento  nel  ruolo  unico  regionale e' subordinato al
possesso della  conoscenza  della  lingua  francese  acquisito  nelle
amministrazioni     ed    enti    di    provenienza    o    accertato
dall'Amministrazione regionale.
  5. Le disposizioni del presente  articolo  si  applicano  anche  al
personale che sia cessato dalla posizione di comando da non oltre tre
mesi dall'entrata in vigore della presente legge.
  6.  Al  personale  che  presenta domanda di inquadramento nel ruolo
unico regionale puo' essere prorogato il comando, fino alla  data  di
trasferimento  dall'ente  di  appartenenza, anche in deroga al limite
temporale di cui all'art. 29, comma 2, della l.r. 45/1995.