(Pubblicata nel 1 suppl. ord. al Bollettino ufficiale della Regione Lombardia n. 48 del 25 novembre 1997) IL CONSIGLIO REGIONALE Ha approvato IL COMMISSARIO DEL GOVERNO Ha apposto il visto IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE Promulga la seguente legge regionale Art. 1. Finalita' 1. Ai fini della prevenzione del rischio geologico, idrogeologico e sismico, i comuni provvedono a verificare la compatibilita' fra le previsioni urbanistiche e le condizioni geologiche dei territori interessati, in conformita' alle disposizioni previste dalla presente legge.