(Pubblicata nel 1 suppl. ord. al Bollettino ufficiale
         della Regione Lombardia n. 48 del 25 novembre 1997)
 
                       IL CONSIGLIO REGIONALE
                            Ha approvato
 
                     IL COMMISSARIO DEL GOVERNO
                         Ha apposto il visto
 
                IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE
                              Promulga
la seguente legge regionale
 
                               Art. 1.
                              Finalita'
 
  1. Ai fini della prevenzione del rischio geologico, idrogeologico e
sismico, i comuni provvedono a verificare la  compatibilita'  fra  le
previsioni  urbanistiche  e  le  condizioni  geologiche dei territori
interessati, in conformita' alle disposizioni previste dalla presente
legge.