(Pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione Trentino-Alto
                  Adige n. 54 del 18 novembre 1997)
 
               IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA PROVINCIALE
  Vista  la  deliberazione  della  Giunta provinciale del 1 settembre
1997, n. 4322;
 
                                Emana
 
il seguente regolamento:
 
                               Art. 1.
 
  1. Il comma 3 dell'art. 2 del regolamento di esecuzione della legge
provinciale 6 settembre 1973, n. 63: Norme per la tutela delle  acque
da  inquinamento  e  per  la  disciplina  degli scarichi, emanato con
decreto del presidente della Giunta provinciale 29 gennaio  1980,  n.
3, e' cosi' sostituito:
  "3.  Ai  fini  del presente regolamento sono considerate tossiche o
potenzialmente tossiche le sostanze di particolare  nocivita',  quali
metalli  e  non  metalli  tossici, arsenico, cadmio, cromo, mercurio,
nichel, piombo, rame, selenio, zinco, fenoli, oli minerali,  solventi
organici  aromatici,  solventi  organici azotati, solventi clorurati,
pesticidi clorurati e pesticidi fosforati".