(Pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione Trentino-Alto Adige n. 54 del 18 novembre 1997) IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA PROVINCIALE Vista la deliberazione della Giunta provinciale del 1 settembre 1997, n. 4322; Emana il seguente regolamento: Art. 1. 1. Il comma 3 dell'art. 2 del regolamento di esecuzione della legge provinciale 6 settembre 1973, n. 63: Norme per la tutela delle acque da inquinamento e per la disciplina degli scarichi, emanato con decreto del presidente della Giunta provinciale 29 gennaio 1980, n. 3, e' cosi' sostituito: "3. Ai fini del presente regolamento sono considerate tossiche o potenzialmente tossiche le sostanze di particolare nocivita', quali metalli e non metalli tossici, arsenico, cadmio, cromo, mercurio, nichel, piombo, rame, selenio, zinco, fenoli, oli minerali, solventi organici aromatici, solventi organici azotati, solventi clorurati, pesticidi clorurati e pesticidi fosforati".