(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione Marche n. 44
                         del 24 luglio 1997)
 
                       IL CONSIGLIO REGIONALE
                            Ha approvato
 
                     IL COMMISSARIO DEL GOVERNO
                         Ha apposto il visto
 
                IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE
                              Promulga
la seguente legge regionale:
 
                               Art. 1.
                          F i n a l i t a'
 
  1. La presente legge disciplina  le  attivita'  di  organizzazione,
produzione,  intermediazione,  presentazione,  vendita  di  viaggi  e
soggiorni in attuazione dei principi adottati dall'Unione Europea per
tutelare il consumatore, incrementare lo sviluppo dell'economia e dei
servizi  ampliare  l'offerta,  favorire  la  libera  prestazione  dei
servizi   da  parte  di  cittadini  ed  imprese,  anche  appartenenti
all'Unione Europea.
  2. La presenta legge, in particolare, disciplina le attivita' delle
agenzie di viaggio e turismo, di cui all'articolo 9  della  legge  17
maggio  1983, n. 217, nonche' delle associazioni senza scopo di lucro
di cui all'articolo 10 della medesima legge.