(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione Marche n. 44 del 24 luglio 1997) IL CONSIGLIO REGIONALE Ha approvato IL COMMISSARIO DEL GOVERNO Ha apposto il visto IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE Promulga la seguente legge regionale: Art. 1. F i n a l i t a' 1. La presente legge disciplina le attivita' di organizzazione, produzione, intermediazione, presentazione, vendita di viaggi e soggiorni in attuazione dei principi adottati dall'Unione Europea per tutelare il consumatore, incrementare lo sviluppo dell'economia e dei servizi ampliare l'offerta, favorire la libera prestazione dei servizi da parte di cittadini ed imprese, anche appartenenti all'Unione Europea. 2. La presenta legge, in particolare, disciplina le attivita' delle agenzie di viaggio e turismo, di cui all'articolo 9 della legge 17 maggio 1983, n. 217, nonche' delle associazioni senza scopo di lucro di cui all'articolo 10 della medesima legge.