(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione Marche n. 17 del 4 marzo 1997) IL CONSIGLIO REGIONALE Ha approvato IL COMMISSARIO DEL GOVERNO Ha apposto il visto PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE Promulga la seguente legge regionale: Art. 1. 1. Il comma 3 dell'articolo 28 della legge regionale 4 giugno 1996, n. 18 viene cosi' sostituito: "3. In sede di prima applicazione della presente legge le modalita' di accesso ai contributi regionali relativi all'anno 1997, sono stabilite nel modo seguente: a) il Consiglio regionale approva i criteri di cui al comma 1 dell'articolo 26 entro il 15 febbraio del 1997 su proposta della Giunta regionale da presentarsi entro il 31 gennaio 1997 sentito il parere del Coordinamento regionale per la tutela delle persone handicappate; b) i soggetti indicati nell'articolo 26 presentano i piani e i progetti ivi previsti entro il 31 marzo 1997; c) i contributi regionali sono concessi, con le modalita' di cui al comma 5 dell'articolo 26, entro novanta giorni dalla scadenza del termine di cui alla lettera b)".