(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione Marche n. 17 del
                            4 marzo 1997)
 
                       IL CONSIGLIO REGIONALE
                            Ha approvato
 
                     IL COMMISSARIO DEL GOVERNO
                         Ha apposto il visto
 
                  PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE
                              Promulga
la seguente legge regionale:
 
                               Art. 1.
 
  1. Il comma 3 dell'articolo 28 della legge regionale 4 giugno 1996,
n. 18 viene cosi' sostituito:
  "3. In sede di prima applicazione della presente legge le modalita'
di  accesso  ai  contributi  regionali  relativi  all'anno 1997, sono
stabilite nel modo seguente:
   a) il Consiglio regionale approva i criteri  di  cui  al  comma  1
dell'articolo  26  entro  il  15  febbraio del 1997 su proposta della
Giunta regionale da presentarsi entro il 31 gennaio 1997  sentito  il
parere  del  Coordinamento  regionale  per  la  tutela  delle persone
handicappate;
   b) i soggetti indicati nell'articolo 26 presentano  i  piani  e  i
progetti ivi previsti entro il 31 marzo 1997;
   c)  i  contributi regionali sono concessi, con le modalita' di cui
al comma 5 dell'articolo 26, entro novanta giorni dalla scadenza  del
termine di cui alla lettera b)".