(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione Marche n. 22 del 27 marzo 1997) IL CONSIGLIO REGIONALE Ha approvato IL COMMISSARIO DEL GOVERNO Ha apposto il visto IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE Promulga la seguente legge: Art. 1. Finalita' 1. La Regione assicura la tutela degli animali di affezione, combatte il randagismo, salvagurdia la salute pubblica e l'ambiente. 2. Per le finalita' di cui al comma 1 la Regione eroga un contributo una tantum ad associazioni protezionistiche senza scopo di lucro che gestiscono canili o rifugi per cani.