(Pubblicata  nel Bollettino ufficiale della Regione Marche n. 22
                         del 27 marzo 1997)
 
                       IL CONSIGLIO REGIONALE
                            Ha approvato
 
                     IL COMMISSARIO DEL GOVERNO
                         Ha apposto il visto
 
                IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE
                              Promulga
la seguente legge:
 
                               Art. 1.
                              Finalita'
 
  1.  La  Regione  assicura  la  tutela  degli  animali di affezione,
combatte il randagismo, salvagurdia la salute pubblica e l'ambiente.
  2. Per le finalita' di  cui  al  comma  1  la    Regione  eroga  un
contributo  una  tantum ad associazioni  protezionistiche senza scopo
di lucro che gestiscono canili o rifugi per cani.