(Pubblicata  nel Bollettino ufficiale della Regione Marche n. 29
                         del 15 maggio 1997)
 
                       IL CONSIGLIO REGIONALE
                            Ha approvato
 
                     IL COMMISSARIO DEL GOVERNO
                         Ha apposto il visto
 
                IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE
                              Promulga
la seguente legge:
 
                               Art. 1.
                Titoli di viaggio a tariffa agevolata
 
  1. Le imprese che gestiscono servizi di autotrasporto di competenza
regionale o degli enti locali sono tenute a rilasciare,  a  richiesta
degli  aventi  diritto,  i  seguenti  titoli  di  viaggio  a  tariffa
agevolata:
   a) abbonamento annuale senza limitazione del numero  delle  corse,
valido per la rete urbana di una citta' delle Marche;
   b)  abbonamento  annuale senza limitazione del numero delle corse,
valido per un percorso su linee ordinarie extraurbane;
   c) abbonamento mensile senza limitazione del numero  delle  corse,
valido per la rete urbana di una citta' delle Marche;
   d)  abbonamento  mensile senza limitazione del numero delle corse,
valido per un percorso su linee ordinarie extraurbane;
   e) carnet di 30 biglietti, con validita' di un anno dalla data  di
rilascio, valido per la rete urbana di una citta' delle Marche;
   f)  carnet di 30 biglietti, con validita' di un anno dalla data di
rilascio, valido per per un percorso su linee ordinarie extraurbane.
  2. I titoli di viaggio  di  cui  al  comma  1  riportano  a  stampa
l'indicazione   "titolo   di  viaggio  a  tariffa  agevolata";  hanno
caratteristiche diverse da quelle dei titoli di viaggio di  cui  alla
legge  regionale.  21  luglio  1992,  n.  31;  sono rilasciati dietro
esibizione della tessera di cui all'articolo 4; sono validi  sole  se
utilizzati assieme a quest'ultima e ne riportano il numero.
  3.  I  titoli  di  viaggio di cui al comma 1 consentono il viaggio,
senza ulteriori esborsi, anche all'eventuale  accompagnatore  di  chi
abbia diritto ad accompagnamento ai sensi della vigente normativa.
  4.  Qualora  il  titolo  di  viaggio agevolato sia valido anche per
l'accompagnatore,  quest'ultimo  ha  diritto  di  viaggiare  solo  in
compagnia del titolare della tessera.
  5.  Nel caso in cui i soggetti di cui all'articolo 2 aventi diritto
all'accompagnatore non siano in possesso dei titoli di viaggio di cui
all'articolo 1, resta comunque gratuito l'uso del mezzo di  trasporto
da  parte dell'accompagnatore dietro esibizione del documento che da'
diritto all'accompagno.
  6. I titoli di viaggio di cui al comma 1 devono  essere  obliterati
al loro primo utilizzo.