(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione Marche n. 29 del 15 maggio 1997) IL CONSIGLIO REGIONALE Ha approvato IL COMMISSARIO DEL GOVERNO Ha apposto il visto IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE Promulga la seguente legge: Art. 1. Titoli di viaggio a tariffa agevolata 1. Le imprese che gestiscono servizi di autotrasporto di competenza regionale o degli enti locali sono tenute a rilasciare, a richiesta degli aventi diritto, i seguenti titoli di viaggio a tariffa agevolata: a) abbonamento annuale senza limitazione del numero delle corse, valido per la rete urbana di una citta' delle Marche; b) abbonamento annuale senza limitazione del numero delle corse, valido per un percorso su linee ordinarie extraurbane; c) abbonamento mensile senza limitazione del numero delle corse, valido per la rete urbana di una citta' delle Marche; d) abbonamento mensile senza limitazione del numero delle corse, valido per un percorso su linee ordinarie extraurbane; e) carnet di 30 biglietti, con validita' di un anno dalla data di rilascio, valido per la rete urbana di una citta' delle Marche; f) carnet di 30 biglietti, con validita' di un anno dalla data di rilascio, valido per per un percorso su linee ordinarie extraurbane. 2. I titoli di viaggio di cui al comma 1 riportano a stampa l'indicazione "titolo di viaggio a tariffa agevolata"; hanno caratteristiche diverse da quelle dei titoli di viaggio di cui alla legge regionale. 21 luglio 1992, n. 31; sono rilasciati dietro esibizione della tessera di cui all'articolo 4; sono validi sole se utilizzati assieme a quest'ultima e ne riportano il numero. 3. I titoli di viaggio di cui al comma 1 consentono il viaggio, senza ulteriori esborsi, anche all'eventuale accompagnatore di chi abbia diritto ad accompagnamento ai sensi della vigente normativa. 4. Qualora il titolo di viaggio agevolato sia valido anche per l'accompagnatore, quest'ultimo ha diritto di viaggiare solo in compagnia del titolare della tessera. 5. Nel caso in cui i soggetti di cui all'articolo 2 aventi diritto all'accompagnatore non siano in possesso dei titoli di viaggio di cui all'articolo 1, resta comunque gratuito l'uso del mezzo di trasporto da parte dell'accompagnatore dietro esibizione del documento che da' diritto all'accompagno. 6. I titoli di viaggio di cui al comma 1 devono essere obliterati al loro primo utilizzo.