(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione Marche n. 31
                         del 29 maggio 1997)
 
                       IL CONSIGLIO REGIONALE
                            Ha approvato
 
                     IL COMMISSARIO DEL GOVERNO
                         Ha apposto il visto
 
                IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE
                              Promulga
la seguente legge regionale:
 
                               Art. 1.
                          F i n a l i t a'
 
  1. La Regione riconosce al settore  dell'artigianato  un  ruolo  di
primaria  importanza ai fini della valorizzazione economica e sociale
del territorio e del sostegno all'occupazione.
  2. In attuazione di principi stabiliti dalla legge 8  agosto  1985,
n.  443,  dalla  legge 17 marzo 1997, n. 59 e in conformita' a quanto
previsto dall'art. 6, ottavo comma, dello Statuto, la Regione con  la
presente legge disciplina:
   a) le agevolazioni per l'accesso al credito;
   b) i contributi per l'acquisto, la ristrutturazione, il riuso e la
costruzione di aree e di fabbricati;
   c) il sostegno degli investimenti innovativi;
   d) il programma di promozione commerciale ed economica;
   e)  gli  incentivi  all'associazionismo  e  alla  cooperazione tra
imprese artigiane;
   f) la tutela dell'artigianato artistico, tradizionale e tipico  di
qualita';
   g) gli interventi per l'artigianato dei servizi;
   h)  i  contributi  per  azioni  di  informazione  e  di animazione
economica;
   i) la tutela della professionalita'  degli  artigiani  a  garanzia
degli utenti;
   l)   la   commissione   tecnica  e  l'osservatorio  regionale  per
l'artigianato.