(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione Marche n. 31 del 29 maggio 1997) IL CONSIGLIO REGIONALE Ha approvato IL COMMISSARIO DEL GOVERNO Ha apposto il visto IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE Promulga la seguente legge regionale: Art. 1. F i n a l i t a' 1. La Regione riconosce al settore dell'artigianato un ruolo di primaria importanza ai fini della valorizzazione economica e sociale del territorio e del sostegno all'occupazione. 2. In attuazione di principi stabiliti dalla legge 8 agosto 1985, n. 443, dalla legge 17 marzo 1997, n. 59 e in conformita' a quanto previsto dall'art. 6, ottavo comma, dello Statuto, la Regione con la presente legge disciplina: a) le agevolazioni per l'accesso al credito; b) i contributi per l'acquisto, la ristrutturazione, il riuso e la costruzione di aree e di fabbricati; c) il sostegno degli investimenti innovativi; d) il programma di promozione commerciale ed economica; e) gli incentivi all'associazionismo e alla cooperazione tra imprese artigiane; f) la tutela dell'artigianato artistico, tradizionale e tipico di qualita'; g) gli interventi per l'artigianato dei servizi; h) i contributi per azioni di informazione e di animazione economica; i) la tutela della professionalita' degli artigiani a garanzia degli utenti; l) la commissione tecnica e l'osservatorio regionale per l'artigianato.