(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione Marche n. 31
                         del 29 maggio 1997)
 
                       IL CONSIGLIO REGIONALE
                            Ha approvato
 
                     IL COMMISSARIO DEL GOVERNO
                         Ha apposto il visto
 
                IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE
                              Promulga
la seguente legge regionale:
 
                               Art. 1.
 
  1.   Alla   legge  regionale  20  maggio  1997  n.  33  concernente
"Interventi per lo  sviluppo  e  la  qualificazione  dell'artigianato
marchigiano"  approvata  dal  consiglio regionale nella seduta del 17
aprile 1997, n. 105, sono apportate le seguenti modifiche:
   a) il comma 4 dell'art. 5 e' sostituito dal seguente:
    "4. Il contributo in conto interessi  sui  finanziamenti  di  cui
alle  lettere  c)  e  d)  del  comma 1 dell'art. 4 e' stabilito nella
misura del 2 per cento";
   b) alla fine del comma 2 dell'art.  52  e'  aggiunto  il  seguente
periodo: "Fino a tale data restano in vigore le procedure previste in
materia  delle  leggi  regionali  2 giugno 1992, n. 19, e 14 novembre
1994, n. 45";
   c) il comma 3 dell'art. 52 e' sostituito dal seguente:
    "3. I soggetti ammessi ai contributi per gli investimenti di  cui
agli  articoli  11,  17,  22 e 25 possono rendicontare tutte le spese
sostenute successivamente alle ultime scadenze utili  previste  dalle
leggi  regionali 19/1992 e 45/1994 per la presentazione delle domande
riferite all'anno 1996";
   d) l'articolo 53 e' sostituito dal seguente:
    "Art. 53 (Abrogazione di norme). 1. Fatte salve  le  disposizioni
di  cui  al comma 2 dell'art. 52 nonche' le spese gia' autorizzate ai
sensi degli articoli 18  e  25  della  legge  regionale  n.  19/1992,
rifinanziata  con  legge  regionale  45/1995,  sono abrogate le leggi
regionali 20 novembre 1991, n. 35; 2 giugno 1992, n. 19; 27  dicembre
1993, n. 37 e 14 novembre 1994, n. 45".
  La  presente  legge sara' pubblicata nel Bollettino ufficiale della
Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti  di  osservarla  e  farla
osservare come legge della Regione Marche.
   Data ad Ancona, addi' 24 maggio 1997
                             D'AMBROSIO