(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione Marche n. 39 del 27 giugno 1997) IL CONSIGLIO REGIONALE Ha approvato IL COMMISSARIO DEL GOVERNO Ha apposto il visto IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE Promulga la seguente legge regionale: Art. 1. Finalita' e ambito di applicazione 1. La Regione persegue l'obiettivo del riequilibrio territoriale e riconosce quali finalita' di preminente interesse regionale la tutela, la valorizzazione e lo sviluppo montano e i rapporti tra questo e il restante territorio regionale. Gli interventi, ai sensi dell'articolo 44 della Costituzione ed in applicazione della legge 31 gennaio 1994, n. 97, sono rivolti alla tutela del territorio, allo sviluppo economico sociale e culturale, al fine di favorire la riqualificazione dell'habitat montano e il miglioramento delle condizioni di vita delle popolazioni. 2. Le disposizioni della presente legge si applicano ai territori delle Comunita' montane di cui alla legge regionale 16 gennaio 1995, n. 12, ai territori classificati montani, pur non ricadenti in Comunita' montane ai sensi dell'articolo 28, comma 2, della legge 8 giugno 1990, n. 142 e al territorio della regione compreso nei parchi nazionali di Monti Sibillini e del Gran Sasso e Monti della Laga. 3. Le Comunita' montane provvedono, nell'ambito della deliberazione programmatica di cui all'articolo 18 della legge regionale n. 12/1995 cosi' come modificato dall'articolo 29, alla realizzazione degli interventi di cui alla presente legge ed esercitano le altre funzioni attribuite e delegate a norma delle disposizioni seguenti; gli interventi medesimi costituiscono interventi speciali per la montagna ai sensi dell'articolo 1 della legge n. 97/1994.