(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione Marche n. 39
                         del 27 giugno 1997)
 
                       IL CONSIGLIO REGIONALE
                            Ha approvato
 
                     IL COMMISSARIO DEL GOVERNO
                         Ha apposto il visto
 
                IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE
                              Promulga
la seguente legge regionale:
 
                               Art. 1.
                 Finalita' e ambito di applicazione
 
  1.  La Regione persegue l'obiettivo del riequilibrio territoriale e
riconosce  quali  finalita'  di  preminente  interesse  regionale  la
tutela,  la  valorizzazione  e  lo  sviluppo montano e i rapporti tra
questo e il restante territorio regionale. Gli interventi,  ai  sensi
dell'articolo 44 della Costituzione ed in applicazione della legge 31
gennaio  1994,  n.  97, sono rivolti alla tutela del territorio, allo
sviluppo economico sociale  e  culturale,  al  fine  di  favorire  la
riqualificazione   dell'habitat  montano  e  il  miglioramento  delle
condizioni di vita delle popolazioni.
  2. Le disposizioni della presente legge si applicano  ai  territori
delle  Comunita' montane di cui alla legge regionale 16 gennaio 1995,
n. 12, ai  territori  classificati  montani,  pur  non  ricadenti  in
Comunita'  montane  ai sensi dell'articolo 28, comma 2, della legge 8
giugno 1990, n. 142 e al territorio della regione compreso nei parchi
nazionali di Monti Sibillini e del Gran Sasso e Monti della Laga.
  3. Le Comunita' montane provvedono, nell'ambito della deliberazione
programmatica di cui all'articolo 18 della legge regionale n. 12/1995
cosi' come modificato  dall'articolo  29,  alla  realizzazione  degli
interventi di cui alla presente legge ed esercitano le altre funzioni
attribuite  e  delegate  a  norma  delle  disposizioni  seguenti; gli
interventi medesimi costituiscono interventi speciali per la montagna
ai sensi dell'articolo 1 della legge n. 97/1994.