(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione Marche n. 39
                         del 27 giugno 1997)
 
                       IL CONSIGLIO REGIONALE
                            Ha approvato
 
                     IL COMMISSARIO DEL GOVERNO
                         Ha apposto il visto
 
                IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE
                              Promulga
la seguente legge regionale:
 
                               Art. 1.
 
  1.  Le  Aziende  USL  e  le  Aziende ospedaliere sono autorizzate a
cedere gratuitamente, su richiesta dei soggetti di  cui  all'articolo
2,  i  propri beni mobili inutilizzabili, purche' conformi alle norme
di sicurezza ai sensi della normativa nazionale e comunitaria vigente
in  materia,  per iniziative internazionali di carattere umanitario e
di cooperazione.
  2. Le Aziende USL e le Aziende ospedaliere redigono un  elenco  dei
beni mobili di cui al comma 1.
  3. Nel caso di beni mobili non deteriorabili l'elenco e' trasmesso,
entro  il  31  gennaio  di  ogni  anno,  alla Giunta regionale che ne
dispone la pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione entro
il 28 febbraio di ogni anno. Nel caso di  beni  mobili  deteriorabili
l'elenco e' inviato periodicamente alla Giunta regionale che lo mette
a disposizione dei soggetti di cui all'articolo 2.