(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione Marche n. 39 del 27 giugno 1997) IL CONSIGLIO REGIONALE Ha approvato IL COMMISSARIO DEL GOVERNO Ha apposto il visto IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE Promulga la seguente legge regionale: Art. 1. 1. Le Aziende USL e le Aziende ospedaliere sono autorizzate a cedere gratuitamente, su richiesta dei soggetti di cui all'articolo 2, i propri beni mobili inutilizzabili, purche' conformi alle norme di sicurezza ai sensi della normativa nazionale e comunitaria vigente in materia, per iniziative internazionali di carattere umanitario e di cooperazione. 2. Le Aziende USL e le Aziende ospedaliere redigono un elenco dei beni mobili di cui al comma 1. 3. Nel caso di beni mobili non deteriorabili l'elenco e' trasmesso, entro il 31 gennaio di ogni anno, alla Giunta regionale che ne dispone la pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione entro il 28 febbraio di ogni anno. Nel caso di beni mobili deteriorabili l'elenco e' inviato periodicamente alla Giunta regionale che lo mette a disposizione dei soggetti di cui all'articolo 2.