(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione Marche n. 39 del 27 giugno 1997) IL CONSIGLIO REGIONALE Ha approvato IL COMMISSARIO DEL GOVERNO Ha apposto il visto IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE Promulga la seguente legge regionale: Art. 1. 1. Il comma 5 dell'articolo 50 della legge regionale 5 novembre 1988, n. 43, e' cosi' sostituito: "5. La quota ad essi spettante e' erogata in un'unica rata entro trenta giorni dalla pubblicazione nel B.U.R. della legge di approvazione del bilancio di previsione per l'anno di riferimento".