(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione Marche n. 39
                         del 27 giugno 1997)
 
                       IL CONSIGLIO REGIONALE
                            Ha approvato
 
                     IL COMMISSARIO DEL GOVERNO
                         Ha apposto il visto
 
                IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE
                              Promulga
la seguente legge regionale:
 
                               Art. 1.
 
  1.  Il  comma  5  dell'articolo 50 della legge regionale 5 novembre
1988, n. 43, e' cosi' sostituito:
  "5. La quota ad essi spettante e' erogata in  un'unica  rata  entro
trenta   giorni   dalla  pubblicazione  nel  B.U.R.  della  legge  di
approvazione del bilancio di previsione per l'anno di riferimento".