(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione Marche n. 41
                         del 10 luglio 1997)
 
                       IL CONSIGLIO REGIONALE
                            Ha approvato
 
                     IL COMMISSARIO DEL GOVERNO
                         Ha apposto il visto
 
                IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE
                              Promulga
la seguente legge regionale:
 
                               Art. 1.
 
  1.  All'articolo  9  della  legge  regionale 3 ottobre 1991, n. 32,
aggiungere il seguente comma 4-bis:
  "4-bis. Ai componenti il comitato, che risiedano in comuni  diversi
da  quello  ove  ha  sede  l'organismo,  spetta  a titolo di rimborso
forfettario per le  spese  di  viaggio  per  la  partecipazione  alle
riunioni  del  comitato,  quanto previsto dall'articolo 4 della legge
regionale 2 agosto 1984, n. 20, cosi' come  modificato  dall'articolo
unico  della  legge regionale 3 maggio 1985, n. 28, e dall'articolo 1
della legge regionale 4 luglio 1994, n. 23".