(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione Marche n. 41 del 10 luglio 1997) IL CONSIGLIO REGIONALE Ha approvato IL COMMISSARIO DEL GOVERNO Ha apposto il visto IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE Promulga la seguente legge regionale: Art. 1. 1. All'articolo 9 della legge regionale 3 ottobre 1991, n. 32, aggiungere il seguente comma 4-bis: "4-bis. Ai componenti il comitato, che risiedano in comuni diversi da quello ove ha sede l'organismo, spetta a titolo di rimborso forfettario per le spese di viaggio per la partecipazione alle riunioni del comitato, quanto previsto dall'articolo 4 della legge regionale 2 agosto 1984, n. 20, cosi' come modificato dall'articolo unico della legge regionale 3 maggio 1985, n. 28, e dall'articolo 1 della legge regionale 4 luglio 1994, n. 23".