(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione Marche n. 41
                         del 10 luglio 1997)
 
                       IL CONSIGLIO REGIONALE
                            Ha approvato
 
                     IL COMMISSARIO DEL GOVERNO
                         Ha apposto il visto
 
                IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE
                              Promulga
la seguente legge regionale:
 
                               Art. 1.
                          F i n a l i t a'
 
  1. La Regione, in attuazione dei principi del proprio Statuto ed in
armonia  con  le  iniziative  dello  Stato  e con quelle di carattere
comunitario, concorre a tutelare, sotto il profilo economico, sociale
e culturale, i cittadini marchigiani che  per  motivi  di  lavoro  si
siano trasferiti all'estero.
  2.  Ai fini di cui al comma 1 la Regione, nell'ambito delle proprie
competenze  ed  in  collaborazione  con  gli  organi   dello   Stato,
coordinandosi  con  eventuali  iniziative  di altre Regioni, adotta i
necessari provvedimenti per:
   a) promuovere iniziative  a  favore  degli  emigrati,  delle  loro
famiglie  e  discendenti,  volte a conservare l'identita' della terra
d'origine e rinsaldare i rapporti culturali con le Marche;
   b) promuovere la diffusione della conoscenza della  regione  nelle
sue espressioni culturali, artistiche, naturalistico-paesaggistiche e
sociali e lo sviluppo di rapporti economici, valorizzando la presenza
della collettivita' marchigiana all'estero;
   c)  agevolare  l'inserimento degli emigrati nel tessuto sociale ed
economico della regione.
  3. Per i medesimi fini di cui al comma 1 la Regione puo'  avvalersi
della  collaborazione delle associazioni riconosciute dei marchigiani
emigrati per l'attuazione dei programmi di  attivita'  all'estero  in
materia di turismo, cultura e di iniziative per la valorizzazione dei
prodotti tipici marchigiani.