(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione Marche n. 41 del 10 luglio 1997) IL CONSIGLIO REGIONALE Ha approvato IL COMMISSARIO DEL GOVERNO Ha apposto il visto IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE Promulga la seguente legge regionale: Art. 1. F i n a l i t a' 1. La Regione, in attuazione dei principi del proprio Statuto ed in armonia con le iniziative dello Stato e con quelle di carattere comunitario, concorre a tutelare, sotto il profilo economico, sociale e culturale, i cittadini marchigiani che per motivi di lavoro si siano trasferiti all'estero. 2. Ai fini di cui al comma 1 la Regione, nell'ambito delle proprie competenze ed in collaborazione con gli organi dello Stato, coordinandosi con eventuali iniziative di altre Regioni, adotta i necessari provvedimenti per: a) promuovere iniziative a favore degli emigrati, delle loro famiglie e discendenti, volte a conservare l'identita' della terra d'origine e rinsaldare i rapporti culturali con le Marche; b) promuovere la diffusione della conoscenza della regione nelle sue espressioni culturali, artistiche, naturalistico-paesaggistiche e sociali e lo sviluppo di rapporti economici, valorizzando la presenza della collettivita' marchigiana all'estero; c) agevolare l'inserimento degli emigrati nel tessuto sociale ed economico della regione. 3. Per i medesimi fini di cui al comma 1 la Regione puo' avvalersi della collaborazione delle associazioni riconosciute dei marchigiani emigrati per l'attuazione dei programmi di attivita' all'estero in materia di turismo, cultura e di iniziative per la valorizzazione dei prodotti tipici marchigiani.