(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione Marche n. 49
                         del 31 luglio 1997)
 
                       IL CONSIGLIO REGIONALE
                            Ha approvato
 
                     IL COMMISSARIO DEL GOVERNO
                         Ha apposto il visto
 
                IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE
                              Promulga
la seguente legge regionale:
 
                               Art. 1.
                 Ambito di applicazione della legge
 
  1. La presente legge disciplina:
   a)  l'assegnazione,  la  gestione  e  la determinazione dei canoni
degli alloggi di edilizia residenziale pubblica, ai  sensi  dell'art.
93  del  D.P.R.  24  luglio  1977,  n.  616,  nell'ambito dei criteri
generali fissati dallo Stato ai sensi  dell'art.  2,  secondo  comma,
punto 2), della legge 5 agosto 1978, n. 457;
   b)  la formazione dell'anagrafe degli assegnatari di abitazioni di
edilizia residenziale comunque fruenti  di  contributo  pubblico,  ai
sensi  dell'art.  4,  primo  comma,  lettera f), della legge 5 agosto
1978, n. 457;
   c) l'irrogazione di sanzioni pecuniarie amministrative in  materia
di edilizia residenziale pubblica.