(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione Marche n. 56
                         del 14 agosto 1997)
 
                       IL CONSIGLIO REGIONALE
                            Ha approvato
 
                     IL COMMISSARIO DEL GOVERNO
                         Ha apposto il visto
 
                IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE
                              Promulga
la seguente legge regionale:
 
                               Art. 1.
 
  1.   La  presente  legge  disciplina  l'adesione  della  Regione  a
fondazioni, associazioni, comitati e ad altri organismi diversi dalle
societa' commerciali. I predetti soggetti non devono avere  scopo  di
lucro,  devono  svolgere attivita' dirette a promuovere iniziative di
notevole  valore  scientifico  o  culturale  di  rilevante  interesse
connesse con le finalita' della Regione.