(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione Marche n. 56 del 14 agosto 1997) IL CONSIGLIO REGIONALE Ha approvato IL COMMISSARIO DEL GOVERNO Ha apposto il visto IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE Promulga la seguente legge regionale: Art. 1. 1. La presente legge disciplina l'adesione della Regione a fondazioni, associazioni, comitati e ad altri organismi diversi dalle societa' commerciali. I predetti soggetti non devono avere scopo di lucro, devono svolgere attivita' dirette a promuovere iniziative di notevole valore scientifico o culturale di rilevante interesse connesse con le finalita' della Regione.