(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione Marche n. 56 del 14 agosto 1997) IL CONSIGLIO REGIONALE Ha approvato IL COMMISSARIO DEL GOVERNO Ha apposto il visto IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE Promulga la seguente legge regionale: Art. 1. Finalita' e ambito di applicazione 1. Con la presente legge la Regione, nell'ambito del processo di revisione organizzativa, detta norme per la gestione flessibile dell'impiego regionale secondo quanto previsto dall'articolo 1, comma 12, della legge 28 dicembre 1995, n. 549, nonche' sul trattamento economico accessorio degli addetti alle strutture organizzative di diretta collaborazione con i componenti della Giunta regionale e dell'Ufficio di Presidenza del Consiglio regionale. 2. Le disposizioni di cui al titolo primo della presente legge si applicano fino al 31 dicembre 1998 al personale della Regione e degli Enti pubblici non economici da essa dipendenti, compresi gli Istituti autonomi case popolari, separatamente nell'ambito delle strutture di propria competenza.