(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione Marche n. 56
                         del 14 agosto 1997)
 
                       IL CONSIGLIO REGIONALE
                            Ha approvato
 
                     IL COMMISSARIO DEL GOVERNO
                         Ha apposto il visto
 
                IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE
                              Promulga
la seguente legge regionale:
 
                               Art. 1.
                 Finalita' e ambito di applicazione
 
  1.  Con  la  presente legge la Regione, nell'ambito del processo di
revisione organizzativa,  detta  norme  per  la  gestione  flessibile
dell'impiego regionale secondo quanto previsto dall'articolo 1, comma
12,  della  legge  28  dicembre 1995, n. 549, nonche' sul trattamento
economico accessorio degli addetti alle  strutture  organizzative  di
diretta  collaborazione  con  i  componenti  della Giunta regionale e
dell'Ufficio di Presidenza del Consiglio regionale.
  2. Le disposizioni di cui al titolo primo della presente  legge  si
applicano fino al 31 dicembre 1998 al personale della Regione e degli
Enti pubblici non economici da essa dipendenti, compresi gli Istituti
autonomi  case popolari, separatamente nell'ambito delle strutture di
propria competenza.