(Pubblicata nell'ediz. straord. del  Bollettino ufficiale
          della Regione Marche n. 2 dell'11 novembre 1997)
 
                       Il CONSIGLIO REGIONALE
                            Ha approvato
 
                     IL COMMISSARIO DEL GOVERNO
                         Ha apposto il visto
 
                IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE
                              Promulga
la seguente legge regionale:
 
                               Art. 1.
              Autorizzazione alla contrazione del mutuo
 
  1.  Per  finalita'  connesse  agli  interventi  urgenti  diretti  a
fronteggiare  la  situazione  di  emergenza  conseguente  alla  crisi
sismica  iniziata  il  26  settembre 1997,   sensi dell'art. 67 della
legge regionale 30  aprile  1980,  n.  25,  la  Giunta  regionale  e'
autorizzata a provvedere per la contrazione di un mutuo alle migliori
condizioni di mercato con le seguenti prescrizioni:
   a) durata ventennale;
   b) ammortamento a rate semestrali anticipate o posticipate;
   c) tasso fisso o variabile;
   d) somministrazione in unica soluzione.
  2. Il pagamento dell'annualita' di ammortamento del mutuo contratto
e'  garantito mediante iscrizione nel bilancio regionale, a decorrere
dall'anno di inizio dell'ammortamento, e per tutta  la  durata  dello
stesso,   delle   somme   occorrenti  per  l'affermazione  dei  detti
pagamenti; i capitoli correlati alla quota capitale ed agli interessi
sono inclusi negli elenchi delle spese dichiarate obbligatorie.
  3. Gli oneri  di  ammortamento  del  mutuo  sono  fronteggiati  con
impiego  dell'assegnazione statale pari a lire 7,5 miliardi assentita
per venti anni con  l'art.  13  dell'ordinanza  n.  2694  emessa  dal
Ministro  dell'interno,  delegato  al  coordinamento della protezione
civile, il 13 ottobre 1997 e per lire 2,5  miliardi  con  impiego  di
risorse regionali.
  4.  Il  dirigente  del Servizio bilancio e' autorizzato a disporre,
mediante  decreti  da  trasmettersi  al  Consiglio  regionale   entro
quindici   giorni  dall'adozione  e  da  pubblicarsi  nel  Bollettino
ufficiale della Regione entro gli stessi termini, la istituzione  dei
capitoli  occorrenti  per  tali  finalita' nel bilancio di previsione
della Regione Marche.
  5. Alla copertura degli oneri a carico del bilancio regionale, pari
a lire 2,5 miliardi, si provvede:
   a) per l'anno 1997 mediante utilizzazione  di  quota  parte  dello
stanziamento  del  capitolo  6510101  dello stato di previsione della
spesa del bilancio per l'anno 1997;
   b) per gli anni 1998 e seguenti mediante impiego  di  quota  parte
del gettito derivante dai tributi propri della Regione.
  6.  Gli  stanziamenti di competenza e di cassa del capitoIo 6510101
dello stato di previsione della spesa deI bilancio  per  l'anno  1997
sono ridotti di lire 2.500 milioni.