(Pubblicata nell'ediz. straord. del Bollettino ufficiale della Regione Marche n. 2 dell'11 novembre 1997) Il CONSIGLIO REGIONALE Ha approvato IL COMMISSARIO DEL GOVERNO Ha apposto il visto IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE Promulga la seguente legge regionale: Art. 1. Autorizzazione alla contrazione del mutuo 1. Per finalita' connesse agli interventi urgenti diretti a fronteggiare la situazione di emergenza conseguente alla crisi sismica iniziata il 26 settembre 1997, sensi dell'art. 67 della legge regionale 30 aprile 1980, n. 25, la Giunta regionale e' autorizzata a provvedere per la contrazione di un mutuo alle migliori condizioni di mercato con le seguenti prescrizioni: a) durata ventennale; b) ammortamento a rate semestrali anticipate o posticipate; c) tasso fisso o variabile; d) somministrazione in unica soluzione. 2. Il pagamento dell'annualita' di ammortamento del mutuo contratto e' garantito mediante iscrizione nel bilancio regionale, a decorrere dall'anno di inizio dell'ammortamento, e per tutta la durata dello stesso, delle somme occorrenti per l'affermazione dei detti pagamenti; i capitoli correlati alla quota capitale ed agli interessi sono inclusi negli elenchi delle spese dichiarate obbligatorie. 3. Gli oneri di ammortamento del mutuo sono fronteggiati con impiego dell'assegnazione statale pari a lire 7,5 miliardi assentita per venti anni con l'art. 13 dell'ordinanza n. 2694 emessa dal Ministro dell'interno, delegato al coordinamento della protezione civile, il 13 ottobre 1997 e per lire 2,5 miliardi con impiego di risorse regionali. 4. Il dirigente del Servizio bilancio e' autorizzato a disporre, mediante decreti da trasmettersi al Consiglio regionale entro quindici giorni dall'adozione e da pubblicarsi nel Bollettino ufficiale della Regione entro gli stessi termini, la istituzione dei capitoli occorrenti per tali finalita' nel bilancio di previsione della Regione Marche. 5. Alla copertura degli oneri a carico del bilancio regionale, pari a lire 2,5 miliardi, si provvede: a) per l'anno 1997 mediante utilizzazione di quota parte dello stanziamento del capitolo 6510101 dello stato di previsione della spesa del bilancio per l'anno 1997; b) per gli anni 1998 e seguenti mediante impiego di quota parte del gettito derivante dai tributi propri della Regione. 6. Gli stanziamenti di competenza e di cassa del capitoIo 6510101 dello stato di previsione della spesa deI bilancio per l'anno 1997 sono ridotti di lire 2.500 milioni.