(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione Basilicata n. 74 del 31 dicembre 1997 IL CONSIGLIO REGIONALE Ha approvato IL COMMISSARIO DEL GOVERNO Ha apposto il visto IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE Promulga la seguente legge: Art. 1. A decorrere dal 1 gennaio 1998, 1) La Regione Basilicata provvede alla copertura assicurativa cumulativa dei Consiglieri in carica per: a) rischi di morte, invalidita' permanente, invalidita' temporanea dipendenti da infortunio; b) rischi conseguenti all'espletamento del mandato e riguardanti la responsabilita' civile professionale, responsabilita' patrimoniale, amministrativa, erariale, contabile e formale derivante per danni patrimoniali causati a terzi, allo Stato, alla Regione ed alla Pubblica amministrazione in generale, in conseguenza di fatti od omissioni di cui i Consiglieri debbano rispondere a norma di legge. Sono comprese in garanzia assicurativa le somme che gli stessi Consiglieri sono tenuti a pagare per effetto di decisioni della Corte dei conti e/o di qualunque altro organo di giustizia civile ed amministrativa; c) rischi per la tutela legale, per gli oneri giudiziali, extragiudiziali e peritali sostenuti in ogni stato e grado, avanti a qualsiasi sede ed autorita'; d) garanzia per i danni subiti accidentalmente dai mezzi di uso privato utilizzati nell'espletamento del mandato; e) qualsiasi altra responsabilita' che possa derivare dall'esercizio di attivita' comunque imputabili o riferibili all'amministrazione regionale. 2) La copertura dei rischi e delle responsabilita' di cui al comma precedente, lettere b), c) ed e) comprendente le contestazioni, gli addebiti e le richieste avanzate nei confronti dei Consiglieri anche dopo la cessazione della carica esclusivamente per fatti connessi all'esercizio del mandato istituzionale. 3) Con delibera, l'Ufficio di Presidenza del Consiglio regionale stabilisce gli importi da assicurare per ciascun Consigliere in relazione ai singoli rischi di cui al comma 1 ed e' autorizzato a stipulare le relative polizze con una o piu' societa' assicuratrici di riconosciuta solidita' patrimoniale previa adozione di uno specifico disciplinare per i rischi da assicurare adottato con delibera dell'Ufficio di Presidenza. Aggiorna con cadenza biennale, i capitali ed i massimali di indennizzo inizialmente previsti. 4) Gli oneri relativi alle assicurazioni di cui al presente articolo sono a carico dei bilancio autonomo del Consiglio regionale. Ogni Consigliere concorre nella misura del 30% del premio o della quota di premio riferibile ai rischi di cui alla lettera a) del comma 1.