(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione Basilicata n.
                       74 del 31 dicembre 1997
 
                       IL CONSIGLIO REGIONALE
                            Ha approvato
 
                     IL COMMISSARIO DEL GOVERNO
                         Ha apposto il visto
 
                IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE
                              Promulga
la seguente legge:
 
                               Art. 1.
 
  A decorrere dal 1 gennaio 1998,
   1)  La  Regione  Basilicata  provvede  alla copertura assicurativa
cumulativa dei Consiglieri in carica per:
    a)  rischi  di   morte,   invalidita'   permanente,   invalidita'
temporanea dipendenti da infortunio;
    b)  rischi conseguenti all'espletamento del mandato e riguardanti
la    responsabilita'    civile    professionale,     responsabilita'
patrimoniale, amministrativa, erariale, contabile e formale derivante
per  danni  patrimoniali causati a terzi, allo Stato, alla Regione ed
alla Pubblica amministrazione in generale, in conseguenza di fatti od
omissioni di cui i Consiglieri debbano rispondere a norma di legge.
  Sono comprese in garanzia assicurativa  le  somme  che  gli  stessi
Consiglieri sono tenuti a pagare per effetto di decisioni della Corte
dei  conti  e/o  di  qualunque  altro  organo  di giustizia civile ed
amministrativa;
    c) rischi  per  la  tutela  legale,  per  gli  oneri  giudiziali,
extragiudiziali  e peritali sostenuti in ogni stato e grado, avanti a
qualsiasi sede ed autorita';
    d) garanzia per i danni subiti accidentalmente dai mezzi  di  uso
privato utilizzati nell'espletamento del mandato;
    e)   qualsiasi   altra   responsabilita'   che   possa   derivare
dall'esercizio  di  attivita'  comunque   imputabili   o   riferibili
all'amministrazione regionale.
   2) La copertura dei rischi e delle responsabilita' di cui al comma
precedente,  lettere  b), c) ed e) comprendente le contestazioni, gli
addebiti e le richieste avanzate nei confronti dei Consiglieri  anche
dopo  la  cessazione  della  carica esclusivamente per fatti connessi
all'esercizio del mandato istituzionale.
   3) Con delibera, l'Ufficio di Presidenza del  Consiglio  regionale
stabilisce  gli  importi  da  assicurare  per  ciascun Consigliere in
relazione ai singoli rischi di cui al comma 1  ed  e'  autorizzato  a
stipulare  le  relative polizze con una o piu' societa' assicuratrici
di  riconosciuta  solidita'  patrimoniale  previa  adozione  di   uno
specifico  disciplinare  per  i  rischi  da  assicurare  adottato con
delibera dell'Ufficio di Presidenza. Aggiorna con cadenza biennale, i
capitali ed i massimali di indennizzo inizialmente previsti.
   4) Gli oneri  relativi  alle  assicurazioni  di  cui  al  presente
articolo sono a carico dei bilancio autonomo del Consiglio regionale.
Ogni  Consigliere  concorre  nella  misura del 30% del premio o della
quota di premio riferibile ai rischi di cui alla lettera a) del comma
1.