(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della regione Friuli-Venezia Giulia n. 49 del 3 dicembre 1997) IL CONSIGLIO REGIONALE Ha approvato IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE Promulga la seguente legge regionale: Art. 1. R e g o l a 1. L'Amministrazione regionale, in conformita' alle disposizioni comunitarie in materia di aiuti a favore delle imprese, e' autorizzata a concedere contributi applicando la regola "de minimis". 2. Sono esclusi da questo regime di intervento le imprese appartenenti a settori oggetto di norme comunitarie speciali in materia di aiuti, adottate sulla base di trattati CEE e CECA, e gli aiuti alle esportazioni. 3. Possono beneficiare dei contributi "de minimis" tutte le imprese a prescindere dalla loro dimensione, con priorita' per le piccole imprese. 4. Gli aiuti "de minimis" sono previsti e disciplinati da leggi di settore.