(Pubblicata nel Bollettino ufficiale
   della regione Friuli-Venezia Giulia n. 49 del 3 dicembre 1997)
 
                       IL CONSIGLIO REGIONALE
                            Ha approvato
 
                IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE
                              Promulga
la seguente legge regionale:
 
                               Art. 1.
                             R e g o l a
 
  1.  L'Amministrazione  regionale,  in conformita' alle disposizioni
comunitarie  in  materia  di  aiuti  a  favore  delle   imprese,   e'
autorizzata a concedere contributi applicando la regola "de minimis".
  2.   Sono  esclusi  da  questo  regime  di  intervento  le  imprese
appartenenti a settori  oggetto  di  norme  comunitarie  speciali  in
materia  di  aiuti, adottate sulla base di trattati CEE e CECA, e gli
aiuti alle esportazioni.
  3. Possono beneficiare dei contributi "de minimis" tutte le imprese
a prescindere dalla loro dimensione, con  priorita'  per  le  piccole
imprese.
  4.  Gli aiuti "de minimis" sono previsti e disciplinati da leggi di
settore.