(Pubblicata nel suppl. straord. al Bollettino ufficiale della Regione Liguria n. 19 del 12 novembre 1997) Il Consiglio regionale ha approvato. Il Commissario del Governo ha apposto il visto. IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA Promulga la seguente legge regionale: Art. 1. Sostituzione dell'articolo 1 1. L'articolo 1 della legge regionale 25 luglio 1994 n. 40 (trasporto di persone mediante auto servizi pubblici non di linea in attuazione della legge 15 gennaio 1992 n. 21) e' sostituito dal seguente: "Art. 1. Finalita' della legge e definizione del servizio 1. La presente legge disciplina le competenze della Regione in materia di trasporto di persone mediante servizi pubblici non di linea, ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977 n. 616 e nell'ambito dei principi fissati dalla legge 15 gennaio 1992 n. 21 (legge quadro per il trasporto di persone mediante autoservizi pubblici non di linea). 2. Gli autoservizi pubblici non di linea provvedono al trasporto collettivo o individuale di persone, svolgendo altresi' funzione complementare e integrativa dei trasporti pubblici di linea, in applicazione dell'articolo 1 della legge 21/1992. 3. Costituiscono autoservizi pubblici non di linea: a) il servizio di taxi con autovettura, motocarrozzetta, natante e veicoli a trazione animale; b) il servizio di noleggio con conducente e autovettura, motocarrozzetta, natante e veicoli a trazione animale".