(Pubblicato nel Bollettino ufficiale
    della Regione Trentino-Alto Adige n. 59 del 23 dicembre 1997)
 
               IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA PROVINCIALE
 
  Visti gli articoli 8 n. 1, 53 e 54 del decreto del Presidente della
Repubblica 31 agosto 1972 n. 670, con cui e' stato approvato il Testo
Unico  delle leggi costituzionali concernenti lo Statuto Speciale per
il Trentino-Alto Adige;
  Visto l'art. 86 della legge provinciale 29 aprile  1983,  n.  12  e
successive  modificazioni  con  cui  e'  stato  stabilito  che a cura
dell'Amministrazione deve essere fornito, secondo criteri e modalita'
determinati   con   apposite   norme   regolamentari   della   Giunta
provinciale, il necessario corredo al personale cui sia fatto obbligo
di   indossare  l'uniforme  o  che  per  ragioni  di  servizio  debba
utilizzare particolari equipaggiamenti;
  Visto il proprio decreto n. 7/20/Leg.  di  data  28  febbraio  1990
avente  per oggetto "Regolamento per la fornitura a singole categorie
di dipendenti provinciali di uniformi e di oggetti di corredo nonche'
per l'uso di detti capi di vestiario";
  Visto il proprio decreto  n.  14/44/Leg.  di  data  6  agosto  1991
recante  "Modifiche ed integrazioni al Regolamento per la fornitura a
singole categorie di dipendenti provinciali di uniformi e di  oggetti
di corredo nonche' per l'uso di detti capi di vestiario";
  Vista  la  deliberazione  della  Giunta provinciale n. 13342 del 21
novembre 1997 concernente l'approvazione di  ulteriori  modifiche  al
predetto Regolamento;
 
                              Decreta:
 
  L'emanazione delle seguenti modifiche regolamentari:
 
                               Art. 1.
 
  1.  Al  comma  1  dell'art.  3  del "Regolamento per la fornitura a
singole categorie di dipendenti provinciali di uniformi e di  oggetti
di  corredo  nonche'  per l'uso di detti capi di vestiario" approvato
con decreto del Presidente della Giunta provinciale 28 febbraio 1990,
n. 7/20/Leg.   le parole "con  contemporanea  trasmissione  di  copia
della  richiesta  medesima  all'Assessore  competente  in  materia di
personale nonche' al Dirigente del Dipartimento competente in materia
di personale" sono soppresse.
  2. Al comma 2 dell'art. 3  del  "Regolamento  per  la  fornitura  a
singole  categorie di dipendenti provinciali di uniformi e di oggetti
di corredo nonche' per l'uso di detti capi di  vestiario"  le  parole
"competente  in materia di personale o, nel caso di parere contrario,
previa decisione dell'Assessore competente in materia  di  personale"
sono   sostituite   dalle   seguenti  "cui  il  Servizio  richiedente
appartiene".
  Il presente  decreto  sara'  registrato  alla  Corte  dei  conti  e
pubblicato  nel  Bollettino  ufliciale  della  Regione  Trentino-Alto
Adige.
   Trento, 24 novembre 1997
                              ANDREOTTI
Registrato alla Corte dei conti il 5 dicembre 1997
Registro n. 4, foglio n. 154