(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione Umbria n. 66 del 24 dicembre 1997) IL CONSIGLIO REGIONALE Ha approvato IL COMMISSARIO DEL GOVERNO Ha apposto il visto IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE Promulga la seguente legge: Art. 1. F i n a l i t a' 1. La Regione dell'Umbria, nel rispetto dei principi della legge 8 giugno 1990, n. 142, al fine di migliorare la mobilita' di persone e merci, coordina e disciplina azioni mirate a: a) garantire la continuita' territoriale della rete stradale e l'accessibilita' degli insediamenti; b) migliorare i livelli di sicurezza e di servizio delle infrastrutture della mobilita'; c) razionalizzare la sosta e realizzare parcheggi per i veicoli; d) favorire la pedonalita' e la ciclabilita' come modalita' alternativa all'uso dei veicoli a motore; e) eliminare situazioni di rischio, ostacoli od impedimenti, quali le barriere architettoniche, al fine di assicurare la fruibilita' delle infrastrutture di trasporto alle utenze deboli ed ai soggetti con limitate capacita' motorie; f) contenere i consumi energetici e ridurre i livelli di inquinamento e l'impatto visivo, al fine di salvaguardare l'ambiente ed il paesaggio; g) favorire la fruizione turistica e culturale del territorio regionale attraverso la riqualificazione e valorizzazione della viabilita' storica e della viabilita' minore come definite dalla legge regionale 2 giugno 1992, n. 9.