(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione Umbria n. 66
                        del 24 dicembre 1997)
 
                       IL CONSIGLIO REGIONALE
                            Ha approvato
 
                     IL COMMISSARIO DEL GOVERNO
                         Ha apposto il visto
 
                IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE
                              Promulga
la seguente legge:
 
                               Art. 1.
                          F i n a l i t a'
 
  1.  La Regione dell'Umbria, nel rispetto dei principi della legge 8
giugno 1990, n. 142, al fine di migliorare la mobilita' di persone  e
merci, coordina e disciplina azioni mirate a:
   a)  garantire  la  continuita'  territoriale della rete stradale e
l'accessibilita' degli insediamenti;
   b)  migliorare  i  livelli  di  sicurezza  e  di  servizio   delle
infrastrutture della mobilita';
   c) razionalizzare la sosta e realizzare parcheggi per i veicoli;
   d)  favorire  la  pedonalita'  e  la  ciclabilita'  come modalita'
alternativa all'uso dei veicoli a motore;
   e) eliminare situazioni di rischio, ostacoli od impedimenti, quali
le barriere architettoniche, al fine  di  assicurare  la  fruibilita'
delle  infrastrutture  di trasporto alle utenze deboli ed ai soggetti
con limitate capacita' motorie;
   f)  contenere  i  consumi  energetici  e  ridurre  i  livelli   di
inquinamento  e l'impatto visivo, al fine di salvaguardare l'ambiente
ed il paesaggio;
   g) favorire la fruizione  turistica  e  culturale  del  territorio
regionale  attraverso  la  riqualificazione  e  valorizzazione  della
viabilita' storica e della  viabilita'  minore  come  definite  dalla
legge regionale 2 giugno 1992, n. 9.