(Pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione Friuli-Venezia
                 Giulia n. 51 del 17 dicembre 1997)
 
                IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE
 
  Visto  il  regolamento  (CEE) n. 2079/1992 che istituisce un regime
comunitario di aiuti al prepensionamento in agricoltura;
  Visto  il  programma  nazionale  per  l'introduzione  del  predetto
regime,  approvato  dalla  commissione  europea  con  decisione  n. C
(94)1280 del 7 settembre 1994;
  Rilevato che il termine di presentazione alla Regione delle domande
di prepensionamento e' fissato al 31 dicembre 1997;
  Accertato  che  l'applicazione in campo nazionale di tale regime e'
risultata molto scarsa al  punto  che  -  come  afferma  un  rapporto
dell'Istituto  nazionale  di  economia  agraria  dell'aprile  1997  -
l'impatto   sulla   struttura   agricola   nazionale   e'   risultato
praticamente nullo;
  Ravvisata  la necessita' e l'opportunita', per quanto di competenza
di  questa  amministrazione,  di  creare  o  perfezionare   tutti   i
presupposti  giuridici  e operativi per un'applicazione piu' incisiva
del regime del prepensionamento in  agricoltura,  anche  mediante  un
regolamento  regionale  di  applicazione del Programma nazionale, che
costituisce l'elemento  generale  di  riferimento  per  i  potenziali
beneficiari  regionali  anche  nella logica del superamento di alcuni
ostacoli frappostisi all'applicazione della misura;
  Considerato che sul progetto di regolamento regionale,  predisposto
dalla  direzione  regionale  dell'agricoltura,  il  Ministero  per le
politiche agricole, con nota del 10 luglio 1997, prot.  n.  5290,  ha
espresso il proprio favorevole avviso;
  Ritenuto  pertanto di approvare il predetto regolamento stralciando
dal testo progettuale -  per  ragioni  d'urgenza  -  la  disposizione
concernente la rideterminazione per le zone montane dei limiti minimi
di   superficie  aziendale  ceduta  e  rinviandola  ad  un  eventuale
successivo atto deliberativo caratterizzato da  un  particolare  iter
approvativo;
  Visto  il  parere  favorevole  del  comitato  dipartimentale per le
attivita'  economico-produttive,  espresso  nella   seduta   del   26
settembre 1997;
  Visto l'articolo 42 dello statuto regionale;
  Su  conforme  deliberazione  della  Giunta  regionale n. 2883 del 3
ottobre 1997;
 
                              Decreta:
 
  E' approvato il regolamento regionale di applicazione del programma
nazionale   per   l'introduzione   di   un   regime   di   aiuti   al
prepensionamento  in  agricoltura  di  cui  al  regolamento  (CEE) n.
2079/1992, nel  testo  allegato  al  presente  decreto,  quale  parte
integrante e sostanziale.
  E'  fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e farlo osservare
come regolamento della Regione.
  Il presente decreto verra' inviato alla  Corte  dei  conti  per  la
registrazione  e  sara'  pubblicato  sul  Bollettino  ufficiale della
Regione.
  Trieste, 17 ottobre 1997
                               CRUDER
Registrato alla Corte dei conti, Trieste,  addi'  26  novembre  1997,
   atti della Regione Friuli-Venezia Giulia
Registro n. 2, foglio n. 80
 
Regolamento  regionale  di  applicazione  del Programma nazionale per
   l'introduzione di  un  regime  di  aiuti  al  prepensionamento  in
   agricoltura di cui al regolamento (CEE) n. 2079/1992.
 
                               Art. 1.
                          F i n a l i t a'
 
  1.  Con il presente regolamento, la Regione autonoma Friuli-Venezia
Giulia disciplina l'applicazione del Programma nazionale di aiuti  al
prepensionamento,  approvato  dalla Commissione europea con decisione
n. C (94) 1280 del 7 settembre 1994  in  attuazione  del  regolamento
(CEE) n. 2079/1992, di seguito denominato regolamento comunitario.
  2.  Le  azioni intraprese ai sensi del regolamento comunitario sono
finalizzate a:
   a) adeguare e migliorare l'efficienza della aziende agricole della
regione con l'insediamento di agricoltori giovani;
   b) assicurare  un  reddito  agli  imprenditori  agricoli  di  eta'
avanzata che decidono di abbandonare la loro attivita';
   c)  contribuire  ad  ampliare la superficie delle aziende agricole
rimaste, adeguandole alle dimensioni medie europee;
   d)  promuovere  la  diversificazione  dell'attivita',   orientando
superfici agricole verso usi extra agricoli.