IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE
  Vista la  legge  regionale  30  agosto  1994,  n.  12,  concernente
"Disciplina  dell'assetto istituzionale ed organizzativo del Servizio
sanitario regionale ed altre  disposizioni  in  materia  sanitaria  e
sullo stato giuridico del personale regionale";
  Visto,  in particolare, l'articolo 13, comma 1, che individua nella
conferenza dei sindaci l'organismo di raccordo fra le aziende  per  i
servizi   sanitari  e  i  comuni  ricompresi  nei  rispettivi  ambiti
territoriali;
  Visto, altresi', l'articolo 13, comma 20, il quale dispone:
   che  la  conferenza  dei  sindaci  svolge  le   proprie   funzioni
attraverso una rappresentanza costituita nel suo seno;
   che  il  funzionamento  di entrambi gli organismi suddetti avviene
con le procedure previste da specifico Regolamento regionale;
  Atteso che,  ai  sensi  dell'articolo  25  della  richiamata  legge
regionale 12/1994, detto Regolamento deve essere emanato dalla Giunta
regionale  sentito  il parere della competente commissione permanente
del consiglio regionale;
  Visto l'articolo 39 - comma 20 -  della  legge  regionale  l  marzo
1988,  n.  7 e successive modifiche ed integrazioni che disciplina le
competenze dei comitati dipartimentali;
  Visto il D.P.G.R. n. 0117/Pres. di data 28 marzo  1996,  registrato
alla  Corte  dei conti in data 3 maggio 1996 (registro 1, foglio 219)
con il quale e' stato approvato il "Regolamento per il  funzionamento
della conferenza dei sindaci e della sua rappresentanza";
  Preso  atto che a seguito di un ricorso proposto da un comune della
Regione Friuli-Venezia Giulia avverso il D.P.G.R.  n.  0117/1996,  il
Tribunale amministrativo regionale per il Friuli-Venezia Giulia - con
sentenza  n.  24  del  27 gennaio 1997 - ha accolto alcune censure di
illegittimita'  del   provvedimento   regolamentare   formulate   dal
ricorrente  (inerenti,  in  particolare,  gli  articoli  2  e  3  del
Regolamento afferenti -  rispettivamente  -  la  "Convocazione  della
conferenza  dei  sindaci  e  nomina  del  presidente" e "Nomina della
rappresentanza") e ha  disposto,  nel  contempo,  l'annullamento  "in
toto" del suddetto Regolamento;
  Acclarata,  pertanto,  la necessita' di ottemperare alle situazioni
contenute nella  citata  sentenza  ed  approvare,  quindi,  un  testo
regolamentare riformulato in conformita' alle medesime;
  Evidenziato   che  l'"iter  procedimentale"  per  l'emanazione  del
predetto Regolamento, ha contemplato l'osservanza di quanto  previsto
dall'articolo  1,  comma IV del decreto legge 324/1993 (convertito in
legge 423/1993) e cioe' che l'emanazione dello stesso  avvenisse  una
volta  acquisite le proposte provenienti dalla singole conferenze dei
sindaci della Regione;
  Rilevato  che  il  nuovo  testo  regolamentare  risulta,  pertanto,
arricchito - nel contenuto - di alcune delle suddette proposte;
  Acquisito  il  parere  espresso sul nuovo testo regolamentare dalla
III Commissione consiliare permanente nella  seduta  del  4  febbraio
1997,  il quale - pure con alcune osservazioni in merito all'articolo
2 comma III (concernente la delega di funzioni  di  componente  della
conferenza)  e  l'articolo  5,  comma  IV  afferente  le modalita' di
elezione  del  presidente  della   rappresentanza   -   si   appalesa
essenzialmente favorevole al provvedimento di cui trattasi;
  Esaminate  le  suddette  osservazioni  proposte  e  ritenuto di non
accogliere in quanto:
   relativamente all'articolo 2 comma III del regolamento,  l'attuale
formulazione   del  testo  appare  garantire  piu'  efficacemente  il
necessario stretto collegamento tra il sindaco e il soggetto  da  lui
delegato (un membro della giunta comunale);
   relativamente  all'articolo  5 comma IV del regolamento, l'attuale
formulazione mira ad assicurare che all'elezione del presidente della
rappresentanza si addivenga attraverso un  criterio  improntato  alla
massima  oggettivita'  e  cioe'  basato  sul  numero delle preferenze
ottenute dai singoli componenti della rappresentanza;
  Accertato, altresi', che sul testo  cosi'  formulato  ha  espresso,
all'unanimita',  parere  favorevole  il comitato dipartimentale per i
servizi sociali nella seduta del 29 agosto 1997;
  Ritenuto, pertanto,  di  poter  approvare  il  regolamento  di  cui
trattasi;
  Visto l'articolo 42 dello statuto di autonomia;
  Su  conforme  deliberazione  della  giunta regionale n. 2834 del 26
settembre 1997;
 
                              Decreta:
 
  E approvato, ai sensi e per  gli  effetti  del  combinato  disposto
degli articoli 13 comma 11 e 25 della legge regionale 30 agosto 1994,
n.  12,  il  nuovo "regolamento per il funzionamento della conferenza
dei sindaci e della sua rappresentanza" allegato al presente  decreto
quale parte integrante.
   E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e farlo osservare
come regolamento della Regione.
  Il  presente provvedimento sara' trasmesso alla Corte dei conti per
la registrazione e pubblicato sul Bollettino ufficiale della Regione.
   Trieste, 28 ottobre 1997
                               CRUDER
Registrato alla Corte dei conti, Trieste,  addi'  28  novembre  1997,
   atti della Regione Friuli-Venezia Giulia
Registro n. 2, foglio n. 84
 
Regolamento per il funzionamento della conferenza dei sindaci e della
   sua  rappresentanza  (legge  regionale  30  agosto  1994,  n. 12 -
   articolo 13 - comma 2).
 
                               Art. 1.
                            O g g e t t o
 
  l.  Il  presente  Regolamento  disciplina  il  funzionamento  della
conferenza  dei  sindaci  nonche'  la costituzione e il funzionamento
della sua rappresentanza, in attuazione dell'articolo 13 -  comma  20
della legge regionale 12/1994.