IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE Vista la legge regionale 30 agosto 1994, n. 12, concernente "Disciplina dell'assetto istituzionale ed organizzativo del Servizio sanitario regionale ed altre disposizioni in materia sanitaria e sullo stato giuridico del personale regionale"; Visto, in particolare, l'articolo 13, comma 1, che individua nella conferenza dei sindaci l'organismo di raccordo fra le aziende per i servizi sanitari e i comuni ricompresi nei rispettivi ambiti territoriali; Visto, altresi', l'articolo 13, comma 20, il quale dispone: che la conferenza dei sindaci svolge le proprie funzioni attraverso una rappresentanza costituita nel suo seno; che il funzionamento di entrambi gli organismi suddetti avviene con le procedure previste da specifico Regolamento regionale; Atteso che, ai sensi dell'articolo 25 della richiamata legge regionale 12/1994, detto Regolamento deve essere emanato dalla Giunta regionale sentito il parere della competente commissione permanente del consiglio regionale; Visto l'articolo 39 - comma 20 - della legge regionale l marzo 1988, n. 7 e successive modifiche ed integrazioni che disciplina le competenze dei comitati dipartimentali; Visto il D.P.G.R. n. 0117/Pres. di data 28 marzo 1996, registrato alla Corte dei conti in data 3 maggio 1996 (registro 1, foglio 219) con il quale e' stato approvato il "Regolamento per il funzionamento della conferenza dei sindaci e della sua rappresentanza"; Preso atto che a seguito di un ricorso proposto da un comune della Regione Friuli-Venezia Giulia avverso il D.P.G.R. n. 0117/1996, il Tribunale amministrativo regionale per il Friuli-Venezia Giulia - con sentenza n. 24 del 27 gennaio 1997 - ha accolto alcune censure di illegittimita' del provvedimento regolamentare formulate dal ricorrente (inerenti, in particolare, gli articoli 2 e 3 del Regolamento afferenti - rispettivamente - la "Convocazione della conferenza dei sindaci e nomina del presidente" e "Nomina della rappresentanza") e ha disposto, nel contempo, l'annullamento "in toto" del suddetto Regolamento; Acclarata, pertanto, la necessita' di ottemperare alle situazioni contenute nella citata sentenza ed approvare, quindi, un testo regolamentare riformulato in conformita' alle medesime; Evidenziato che l'"iter procedimentale" per l'emanazione del predetto Regolamento, ha contemplato l'osservanza di quanto previsto dall'articolo 1, comma IV del decreto legge 324/1993 (convertito in legge 423/1993) e cioe' che l'emanazione dello stesso avvenisse una volta acquisite le proposte provenienti dalla singole conferenze dei sindaci della Regione; Rilevato che il nuovo testo regolamentare risulta, pertanto, arricchito - nel contenuto - di alcune delle suddette proposte; Acquisito il parere espresso sul nuovo testo regolamentare dalla III Commissione consiliare permanente nella seduta del 4 febbraio 1997, il quale - pure con alcune osservazioni in merito all'articolo 2 comma III (concernente la delega di funzioni di componente della conferenza) e l'articolo 5, comma IV afferente le modalita' di elezione del presidente della rappresentanza - si appalesa essenzialmente favorevole al provvedimento di cui trattasi; Esaminate le suddette osservazioni proposte e ritenuto di non accogliere in quanto: relativamente all'articolo 2 comma III del regolamento, l'attuale formulazione del testo appare garantire piu' efficacemente il necessario stretto collegamento tra il sindaco e il soggetto da lui delegato (un membro della giunta comunale); relativamente all'articolo 5 comma IV del regolamento, l'attuale formulazione mira ad assicurare che all'elezione del presidente della rappresentanza si addivenga attraverso un criterio improntato alla massima oggettivita' e cioe' basato sul numero delle preferenze ottenute dai singoli componenti della rappresentanza; Accertato, altresi', che sul testo cosi' formulato ha espresso, all'unanimita', parere favorevole il comitato dipartimentale per i servizi sociali nella seduta del 29 agosto 1997; Ritenuto, pertanto, di poter approvare il regolamento di cui trattasi; Visto l'articolo 42 dello statuto di autonomia; Su conforme deliberazione della giunta regionale n. 2834 del 26 settembre 1997; Decreta: E approvato, ai sensi e per gli effetti del combinato disposto degli articoli 13 comma 11 e 25 della legge regionale 30 agosto 1994, n. 12, il nuovo "regolamento per il funzionamento della conferenza dei sindaci e della sua rappresentanza" allegato al presente decreto quale parte integrante. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e farlo osservare come regolamento della Regione. Il presente provvedimento sara' trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione e pubblicato sul Bollettino ufficiale della Regione. Trieste, 28 ottobre 1997 CRUDER Registrato alla Corte dei conti, Trieste, addi' 28 novembre 1997, atti della Regione Friuli-Venezia Giulia Registro n. 2, foglio n. 84 Regolamento per il funzionamento della conferenza dei sindaci e della sua rappresentanza (legge regionale 30 agosto 1994, n. 12 - articolo 13 - comma 2). Art. 1. O g g e t t o l. Il presente Regolamento disciplina il funzionamento della conferenza dei sindaci nonche' la costituzione e il funzionamento della sua rappresentanza, in attuazione dell'articolo 13 - comma 20 della legge regionale 12/1994.