(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione Liguria n. 1 del 7 gennaio 1997) IL CONSIGLIO REGIONALE Ha approvato IL COMMISSARIO DEL GOVERNO Ha apposto il visto IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA Promulga la seguente legge regionale: Art. 1. Modifiche all'articolo 8 della legge regionale n. 18/1994 1. Il comma 2 dell'articolo 8 della legge regionale 5 aprile 1994 n. 18 e successive modificazioni e' sostituito dai seguenti: "2. A tal fine i Piani e i Programmi settoriali, sulla base delle indicazioni contenute nel Programma regionale di sviluppo, in relazione ai diversi ambiti della loro operativita', devono contenere analisi e individuazione dei dati necessari a consentire il raffronto fra i risultati ottenuti e quelli attesi, con particolare riferimento ai seguenti parametri: a) valutazione dell'attivita' programmatoria svolta e dei risultati acquisiti; b) analisi settoriale effettuata sulla base della domanda da soddisfare e dell'offerta da programmare o pianificare; c) individuazione degli obiettivi, definiti in coerenza con il Programma regionale di sviluppo e il bilancio pluriennale regionale, e degli indicatori che consentano di determinare il grado di conseguimento degli stessi sotto il profilo sia qualitativo che quantitativo; d) ruolo, compiti e responsabilita' delle strutture regionali definendo le responsabilita' in funzione del raggiungimento degli obiettivi. 2-bis. I Piani e i Programmi settoriali contengono altresi' la proposta di Piano finanziario articolata per ogni anno di valenza. 2-ter. Dopo l'entrata in vigore della legge regionale di approvazione del bilancio, la Giunta regionale con propria deliberazione adegua, sulla base degli stanziamenti autorizzati, il Piano finanziario, in relazione allo stato di attuazione dei Programmi e/o dei Piani di settore".