(Pubblicata nel 1 suppl. ord. al Bollettino ufficiale
         della Regione Lombardia n. 53 del 29 dicembre 1997)
 
                       IL CONSIGLIO REGIONALE
                            Ha approvato
 
                     IL COMMISSARIO DEL GOVERNO
                         Ha apposto il visto
 
                IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE
                              Promulga
la seguente legge regionale:
 
                               Art. 1.
                      Concessione finanziamenti
 
  1.  Per  il finanziamento dei piani di sviluppo economico e sociale
delle Comunita' montane di cui alle leggi n. 1102/1971 e  n.  93/1981
contenenti  disposizioni  relative  allo  sviluppo della montagna, e'
autorizzata, per l'esercizio finanziario 1997, la spesa  in  capitale
di L 4.000.000.000.
  2.  All'onere  di  cui  sopra  si  provvede mediante corrispondente
riduzione della dotazione finanziaria di competenza e  di  cassa  del
"Fondo  globale  per  il  finanziamento  delle  spese di investimento
derivanti da nuovi provvedimenti legislativi"  iscritto  al  capitolo
5.2.2.2.958  dello  stato  di  previsione  delle  spese  del bilancio
dell'esercizio   finanziario   1997,   utilizzando    all'uopo    gli
accantonamenti disposti alla voce 1.5.2.2.9714 per L 4.000.000.000.
  3.   Allo   stato  di  previsione  delle  spese  del  bilancio  per
l'esercizio finanziario 1997 e' apportata la seguente variazione:
   la dotazione finanziaria di competenza e  di  cassa  del  capitolo
1.3.1.2.4145 "Finanziamento dei programmi di sviluppo delle Comunita'
montane" e' incrementata di L 4.000.000.000.