(Pubblicata nel 1 suppl. ord. al Bollettino ufficiale della Regione Lombardia n. 53 del 29 dicembre 1997) IL CONSIGLIO REGIONALE Ha approvato IL COMMISSARIO DEL GOVERNO Ha apposto il visto IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE Promulga la seguente legge regionale: Art. 1. Concessione finanziamenti 1. Per il finanziamento dei piani di sviluppo economico e sociale delle Comunita' montane di cui alle leggi n. 1102/1971 e n. 93/1981 contenenti disposizioni relative allo sviluppo della montagna, e' autorizzata, per l'esercizio finanziario 1997, la spesa in capitale di L 4.000.000.000. 2. All'onere di cui sopra si provvede mediante corrispondente riduzione della dotazione finanziaria di competenza e di cassa del "Fondo globale per il finanziamento delle spese di investimento derivanti da nuovi provvedimenti legislativi" iscritto al capitolo 5.2.2.2.958 dello stato di previsione delle spese del bilancio dell'esercizio finanziario 1997, utilizzando all'uopo gli accantonamenti disposti alla voce 1.5.2.2.9714 per L 4.000.000.000. 3. Allo stato di previsione delle spese del bilancio per l'esercizio finanziario 1997 e' apportata la seguente variazione: la dotazione finanziaria di competenza e di cassa del capitolo 1.3.1.2.4145 "Finanziamento dei programmi di sviluppo delle Comunita' montane" e' incrementata di L 4.000.000.000.