(Pubblicata nel 1 suppl. ord. al Bollettino ufficiale della Regione Lombardia n. 53 del 29 dicembre 1997) IL CONSIGLIO REGIONALE Ha approvato IL COMMISSARIO DEL GOVERNO Ha apposto il visto IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE Promulga la seguente legge regionale: Art. 1. F i n a l i t a' 1. La presente legge, fermo restando quanto disposto dalla normativa statale in materia di grandi strutture commerciali di vendita al dettaglio, definisce i principi generali per la programmazione commerciale di competenza regionale al fine di perseguire i seguenti obiettivi: a) favorire la realizzazione di una rete distributiva che assicuri sia la migliore produttivita' del sistema sia la qualita' dei servizi da rendere al consumatore; b) integrare pianificazione territoriale e urbanistica e programmazione commerciale per un equilibrato e armonico assetto del territorio e delle diverse tipologie di vendita al dettaglio; c) valorizzare la funzione commerciale al fine di una riqualificazione del tessuto urbano; d) assicurare il rispetto della libera concorrenza mediante la presenza delle varie formule organizzative della distribuzione e, all'interno di queste, tra le varie imprese, al fine di garantire un corretto equilibrio tra imprese di diverse dimensioni; e) agevolare gli insediamenti che prevedono la ricollocazione di piccole imprese gia' operanti sul territorio interessato, anche al fine di salvaguardare i livelli occupazionali nelle relative aree; f) assicurare un sistema di monitoraggio riferito all'entita' ed alla efficienza della rete distributiva insediata sul territorio.