(Pubblicata nel 1 suppl. ord. al Bollettino ufficiale
         della Regione Lombardia n. 53 del 29 dicembre 1997)
 
                       IL CONSIGLIO REGIONALE
                            Ha approvato
 
                     IL COMMISSARIO DEL GOVERNO
                         Ha apposto il visto
 
                IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE
                              Promulga
la seguente legge regionale:
 
                               Art. 1.
                          F i n a l i t a'
 
  1.   La  presente  legge,  fermo  restando  quanto  disposto  dalla
normativa statale in  materia  di  grandi  strutture  commerciali  di
vendita   al   dettaglio,   definisce  i  principi  generali  per  la
programmazione  commerciale  di  competenza  regionale  al  fine   di
perseguire i seguenti obiettivi:
   a) favorire la realizzazione di una rete distributiva che assicuri
sia la migliore produttivita' del sistema sia la qualita' dei servizi
da rendere al consumatore;
   b)   integrare   pianificazione   territoriale   e  urbanistica  e
programmazione commerciale per un equilibrato e armonico assetto  del
territorio e delle diverse tipologie di vendita al dettaglio;
   c)   valorizzare   la   funzione   commerciale   al  fine  di  una
riqualificazione del tessuto urbano;
   d) assicurare il rispetto della  libera  concorrenza  mediante  la
presenza  delle  varie  formule  organizzative della distribuzione e,
all'interno di queste, tra le varie imprese, al fine di garantire  un
corretto equilibrio tra imprese di diverse dimensioni;
   e)  agevolare  gli insediamenti che prevedono la ricollocazione di
piccole imprese gia' operanti sul territorio  interessato,  anche  al
fine di salvaguardare i livelli occupazionali nelle relative aree;
   f)  assicurare  un sistema di monitoraggio riferito all'entita' ed
alla efficienza della rete distributiva insediata sul territorio.