(Pubblicata nel suppl. ord. al Bollettino ufficiale
         della Regione Piemonte n. 52 del 31 dicembre 1997)
 
                       IL CONSIGLIO REGIONALE
                            Ha approvato
 
                     IL COMMISSARIO DEL GOVERNO
                         Ha apposto il visto
 
                IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE
                              Promulga
la seguente legge:
 
                               Art. 1.
                         Oggetto e finalita'
 
  1. La legge definisce gli strumenti della programmazione  sanitaria
regionale,  in  attuazione della programmazione sanitaria nazionale e
nel contesto del piano regionale di sviluppo, in particolare:
   a)  individua  gli  atti  attraverso  i  quali  si  esprimono  gli
obiettivi  e  le  strategie  per  il  loro  perseguimento  nonche' le
modalita' di  verifica  sul  grado  di  raggiungimento  degli  stessi
disciplinandone altresi' le modalita' di formazione;
   b) assicura la partecipazione degli enti locali e dell'Universita'
al processo di programmazione;
   c)  garantisce  l'apporto degli organismi rappresentativi di tutte
le competenze tecnico-sanitarie;
   d)  promuove  e  garantisce  il  coordinamento   delle   politiche
sanitarie e socio assistenziali nell'ambito delle attivita' integrate
previste  dal  Piano  sanitario  regionale  (PSR)  e  dal Piano socio
assistenziale regionale (PSAR).
  2.  La  disciplina  degli  strumenti  di  programmazione  sanitaria
regionale intende:
   a) promuovere il coordinamento delle politiche sanitarie nazionali
e regionali;
   b) realizzare il coordinamento a livello regionale delle politiche
sanitarie locali;
   c)  favorire  il  concorso degli operatori sanitari all'attuazione
degli obiettivi di programma;
   d)  assicurare  trasparenza  di  decisioni  e certezze di obblighi
reciproci fra Regione e Aziende sanitarie.
  3. Con la legge viene altresi' approvato il PSR 1997-1999.