(Pubblicata nel suppl. ord. al Bollettino ufficiale della Regione Piemonte n. 52 del 31 dicembre 1997) IL CONSIGLIO REGIONALE Ha approvato IL COMMISSARIO DEL GOVERNO Ha apposto il visto IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE Promulga la seguente legge: Art. 1. Oggetto e finalita' 1. La legge definisce gli strumenti della programmazione sanitaria regionale, in attuazione della programmazione sanitaria nazionale e nel contesto del piano regionale di sviluppo, in particolare: a) individua gli atti attraverso i quali si esprimono gli obiettivi e le strategie per il loro perseguimento nonche' le modalita' di verifica sul grado di raggiungimento degli stessi disciplinandone altresi' le modalita' di formazione; b) assicura la partecipazione degli enti locali e dell'Universita' al processo di programmazione; c) garantisce l'apporto degli organismi rappresentativi di tutte le competenze tecnico-sanitarie; d) promuove e garantisce il coordinamento delle politiche sanitarie e socio assistenziali nell'ambito delle attivita' integrate previste dal Piano sanitario regionale (PSR) e dal Piano socio assistenziale regionale (PSAR). 2. La disciplina degli strumenti di programmazione sanitaria regionale intende: a) promuovere il coordinamento delle politiche sanitarie nazionali e regionali; b) realizzare il coordinamento a livello regionale delle politiche sanitarie locali; c) favorire il concorso degli operatori sanitari all'attuazione degli obiettivi di programma; d) assicurare trasparenza di decisioni e certezze di obblighi reciproci fra Regione e Aziende sanitarie. 3. Con la legge viene altresi' approvato il PSR 1997-1999.