(Pubblicata nel suppl. n. 3 al Bollettino ufficiale
    della Regione Trentino-Alto Adige n. 50 del 1 dicembre 1998)
 
                      IL CONSIGLIO PROVINCIALE
                            Ha approvato
 
               IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA PROVINCIALE
                              Promulga
la seguente legge:
 
                               Art. 1.
                    Finalita' e principi generali
 
  1.  La provincia autonoma di Trento, in armonia con le disposizioni
comunitarie e statali, promuove nelle zone montane caratterizzate  da
marginalita'   socio-economica   la  valorizzazione  delle  attivita'
economiche, lo sviluppo  sociale  e  la  salvaguardia  dell'identita'
culturale  delle  popolazioni  locali,  nonche' la conservazione e la
tutela dell'ambiente.
  2. Gli interventi  previsti  dalla  presente  legge  perseguono  in
particolare i seguenti obiettivi:
   a) contenere lo spopolamento delle zone montane;
   b)   garantire   servizi   qualitativamente   e  quantitativamente
adeguati;
   c) ridurre le diseconomie che penalizzano le attivita'  economiche
esistenti nelle zone montane;
   d)  ricercare  e  favorire  l'equilibrio fra sviluppo economico ed
esigenze ambientali;
   e) mantenere in vita  le  tradizioni  e  il  patrimonio  culturale
esistente,   anche   attraverso  il  recupero  di  forme  di  cultura
materiale;
   f)  favorire   le   attivita'   economiche   tradizionali   legate
all'ambiente,   incentivando   l'impiego   dei  prodotti  agricoli  e
forestali locali e in particolare del legno.
  3. La Provincia si attiene nell'attuazione della presente legge  al
principio  di  sussidiarieta' in base al quale la programmazione e la
gestione degli interventi spetta, in  quanto  possibile,  al  livello
istituzionale piu' vicino agli interessi locali.
  4. Gli obiettivi di cui al comma 2 sono realizzati prioritariamente
mediante   azioni   organiche   e   capaci   di  costituire  sinergie
intersettoriali.