(Pubblicata nel suppl. n. 3 al Bollettino ufficiale della Regione Trentino-Alto Adige n. 50 del 1 dicembre 1998) IL CONSIGLIO PROVINCIALE Ha approvato IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA PROVINCIALE Promulga la seguente legge: Art. 1. Finalita' e principi generali 1. La provincia autonoma di Trento, in armonia con le disposizioni comunitarie e statali, promuove nelle zone montane caratterizzate da marginalita' socio-economica la valorizzazione delle attivita' economiche, lo sviluppo sociale e la salvaguardia dell'identita' culturale delle popolazioni locali, nonche' la conservazione e la tutela dell'ambiente. 2. Gli interventi previsti dalla presente legge perseguono in particolare i seguenti obiettivi: a) contenere lo spopolamento delle zone montane; b) garantire servizi qualitativamente e quantitativamente adeguati; c) ridurre le diseconomie che penalizzano le attivita' economiche esistenti nelle zone montane; d) ricercare e favorire l'equilibrio fra sviluppo economico ed esigenze ambientali; e) mantenere in vita le tradizioni e il patrimonio culturale esistente, anche attraverso il recupero di forme di cultura materiale; f) favorire le attivita' economiche tradizionali legate all'ambiente, incentivando l'impiego dei prodotti agricoli e forestali locali e in particolare del legno. 3. La Provincia si attiene nell'attuazione della presente legge al principio di sussidiarieta' in base al quale la programmazione e la gestione degli interventi spetta, in quanto possibile, al livello istituzionale piu' vicino agli interessi locali. 4. Gli obiettivi di cui al comma 2 sono realizzati prioritariamente mediante azioni organiche e capaci di costituire sinergie intersettoriali.