(Pubblicata nel Bollettino ufficiale
    della Regione Trentino-Alto Adige n. 51 del 9 dicembre 1998)
 
                      IL CONSIGLIO PROVINCIALE
                            Ha approvato
 
               IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA PROVINCIALE
                              Promulga
la seguente legge:
 
                               Art. 1.
 Modifica all'art. 33 della legge provinciale 10 settembre 1993, n.
26
 
  1. All'art. 33 della legge provinciale 10 settembre  1993,  n.  26,
come  da  ultimo  modificato  dall'art.  30 della legge provinciale 3
febbraio 1995, n. 1, il comma 3 e' sostituito dal seguente:
  "3.  Il  ricorso  alla  procedura   negoziata,   previo   confronto
concorrenziale  tra  almeno dieci imprese, e' comunque consentito per
l'esecuzione di lavori pubblici qualora l'importo a base d'asta degli
stessi sia inferiore a 300.000 ECU".
  La presente legge sara' pubblicata nel Bollettino  ufficiale  della
Regione.  E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla
osservare come legge della Provincia.
   Trento, 23 novembre 1998
                              ANDREOTTI