(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione Basilicata n. 6 del 4 febbraio 1998) IL CONSIGLIO REGIONALE Ha approvato IL COMMISSARIO DEL GOVERNO Ha apposto il visto IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE Promulga la seguente legge regionale: Art. 1. F i n a l i t a' 1. La presente legge detta limiti e norme per il recupero dei sottotetti e per il riutilizzo dei locali seminterrati ed interrati. 2. Negli uffici destinati in tutto o in parte a residenza e/o ad attivita' commerciale e terziaria, per i quali negli strumenti urbanistici comunali vigenti non sia espressamente vietato l'intervento di ristrutturazione e' consentito, nei limiti di cui alla presente legge: il recupero delle volumetrie del piano sottotetto esistente ai fini connessi con l'uso residenziale; il recupero delle volumetrie dei locali seminterrati e interrati al solo scopo di destinarli ad uso terziario e/o commerciale. 3. Il recupero volumetrico, di cui al secondo comma puo' essere consentito purche' gli edifici interessati: siano stati legittimamente realizzati alla data di approvazione della presente legge; siano serviti da tutte le urbanizzazioni primarie; ricadano in zona territoriale omogenea di PRG con sufficiente dotazione di standards urbanistici, salvo quanto previsto dal successivo art. 6.