(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione Basilicata n. 6
                        del 4 febbraio 1998)
 
                       IL CONSIGLIO REGIONALE
                            Ha approvato
 
                     IL COMMISSARIO DEL GOVERNO
                         Ha apposto il visto
 
                IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE
                              Promulga
la seguente legge regionale:
 
                               Art. 1.
                          F i n a l i t a'
 
  1.  La  presente  legge  detta  limiti  e norme per il recupero dei
sottotetti e per il riutilizzo dei locali seminterrati ed interrati.
  2. Negli uffici destinati in tutto o in parte a  residenza  e/o  ad
attivita'  commerciale  e  terziaria,  per  i  quali  negli strumenti
urbanistici  comunali   vigenti   non   sia   espressamente   vietato
l'intervento  di  ristrutturazione  e'  consentito, nei limiti di cui
alla presente legge:
   il recupero delle volumetrie del  piano  sottotetto  esistente  ai
fini connessi con l'uso residenziale;
   il  recupero  delle volumetrie dei locali seminterrati e interrati
al solo scopo di destinarli ad uso terziario e/o commerciale.
  3. Il recupero volumetrico, di cui al  secondo  comma  puo'  essere
consentito purche' gli edifici interessati:
   siano  stati  legittimamente  realizzati alla data di approvazione
della presente legge;
   siano serviti da tutte le urbanizzazioni primarie;
   ricadano in zona territoriale  omogenea  di  PRG  con  sufficiente
dotazione   di  standards  urbanistici,  salvo  quanto  previsto  dal
successivo art. 6.