(Pubblicata nel 1 suppl. straord. al Bollettino ufficiale
    della Regione Friuli-Venezia Giulia n. 2 del 14 gennaio 1998)
 
                       IL CONSIGLIO REGIONALE
                            Ha approvato
 
                IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE
                              Promulga
la seguente legge:
 
                               Art. 1.
                          F i n a l i t a'
 
  1.  La  Regione  Friuli-Venezia  Giulia,  al  fine di promuovere le
condizioni  che  rendono  effettivo  il  diritto  al  lavoro,   attua
interventi  di  politica  del  lavoro volti alla crescita economica e
sociale della comunita'.
  2. La  presente  legge  disciplina  gli  interventi  in  mteria  di
politica  attiva  del  lavoro,  nonche'  le  funzioni delegate con il
decreto legislativo 16 settembre 1996, n. 514  "Norme  di  attuazione
dello  Statuto  speciale  per  Regione  Friuli-Venezia Giulia recanti
delega  di  funzioni  amministrative  alla  Regione  in  materia   di
collocamento e avviamento al lavoro".
  3.  Le  funzioni  in  materia  di  politica  attiva del lavoro e le
funzioni in materia di collocamento e avviamento al lavoro e  servizi
all'impiego  sono  svolte dalla Regione in modo integrato al fine del
perseguimento degli obiettivi di cui al comma 1.
  4. La Regione persegue azioni per il monitoraggio  e  il  controllo
del   lavoro   transfrontaliero,   promuovendo   apposite  iniziative
nell'ambito dell'applicazione dell'articolo 47 dello Statuto speciale
adottato con legge costituzionale 31  gennaio  1963,  n.  1,  nonche'
delle disposizioni vigenti in materia di accordi transfrontalieri.