(Pubblicata nel 1 suppl. straord. al Bollettino ufficiale della Regione Friuli-Venezia Giulia n. 2 del 14 gennaio 1998) IL CONSIGLIO REGIONALE Ha approvato IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE Promulga la seguente legge: Art. 1. F i n a l i t a' 1. La Regione Friuli-Venezia Giulia, al fine di promuovere le condizioni che rendono effettivo il diritto al lavoro, attua interventi di politica del lavoro volti alla crescita economica e sociale della comunita'. 2. La presente legge disciplina gli interventi in mteria di politica attiva del lavoro, nonche' le funzioni delegate con il decreto legislativo 16 settembre 1996, n. 514 "Norme di attuazione dello Statuto speciale per Regione Friuli-Venezia Giulia recanti delega di funzioni amministrative alla Regione in materia di collocamento e avviamento al lavoro". 3. Le funzioni in materia di politica attiva del lavoro e le funzioni in materia di collocamento e avviamento al lavoro e servizi all'impiego sono svolte dalla Regione in modo integrato al fine del perseguimento degli obiettivi di cui al comma 1. 4. La Regione persegue azioni per il monitoraggio e il controllo del lavoro transfrontaliero, promuovendo apposite iniziative nell'ambito dell'applicazione dell'articolo 47 dello Statuto speciale adottato con legge costituzionale 31 gennaio 1963, n. 1, nonche' delle disposizioni vigenti in materia di accordi transfrontalieri.