(Pubblicata nel suppl. ord. al Bollettino ufficiale della Regione Lazio n. 31 del 10 novembre 1997) IL CONSIGLIO REGIONALE Ha approvato IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE Promulga la seguente legge: Articolo unico 1. All'articolo 8 della deliberazione legislativa, approvata dal Consiglio regionale nella seduta dell'1, 2 e 3 agosto 1997, in materia di aree naturali protette regionali, sono apportate le seguenti modifiche: dopo la lettera o) del comma 3 e' aggiunta in fine la seguente: "o-bis) qualsiasi attivita' edilizia nelle zone territoriali omogenee C), D) ed F) di cui all'articolo 2 del decreto ministeriale 2 aprile 1968". la lettera b) del comma 4 e' abrogata. La presente legge regionale sara' pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Lazio. Data a Roma, addi' 3 novembre 1997 BADALONI Il visto del Commissiario del Governo e' stato apposto il 3 novembre 1997.