(Pubblicata nel suppl. ord. al Bollettino ufficiale
           della Regione Lazio n. 31 del 10 novembre 1997)
 
                       IL CONSIGLIO REGIONALE
                            Ha approvato
 
                IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE
                              Promulga
la seguente legge:
 
                           Articolo unico
  1.  All'articolo  8  della deliberazione legislativa, approvata dal
Consiglio regionale nella seduta  dell'1,  2  e  3  agosto  1997,  in
materia  di  aree  naturali  protette  regionali,  sono  apportate le
seguenti modifiche:
   dopo la lettera o) del comma 3 e' aggiunta in  fine  la  seguente:
"o-bis) qualsiasi attivita' edilizia nelle zone territoriali omogenee
C),  D) ed F) di cui all'articolo 2 del decreto ministeriale 2 aprile
1968".
   la lettera b) del comma 4 e' abrogata.
  La  presente  legge  regionale  sara'  pubblicata  nel   Bollettino
ufficiale  della  Regione.  E'  fatto  obbligo  a  chiunque spetti di
osservarla e di farla osservare come legge della Regione Lazio.
   Data a Roma, addi' 3 novembre 1997
                              BADALONI
  Il visto del  Commissiario  del  Governo  e'  stato  apposto  il  3
novembre 1997.