(Pubblicata nel suppl. ord. n. 2 al Bollettino ufficiale della Regione Lazio n. 32 del 20 novembre 1997) IL CONSIGLIO REGIONALE Ha appr0vato IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE Promulga la seguente legge: Art. 1. F i n a l i t a' 1. La Regione, in armonia con le norme del proprio Statuto, con gli indirizzi di politica agraria nazionale e comunitaria, con i programmi regionali di promozione economica nel settore agricolo e turistico, promuove e disciplina le attivita' agrituristiche volte a favorire lo sviluppo ed il riequilibrio del territorio agricolo, la permanenza dei produttori agricoli nelle campagne attraverso l'integrazione del reddito aziendale ed il miglioramento delle condizioni di vita, la salvaguardia del patrimonio rurale naturale ed edilizio, la valorizzazione dei prodotti tipici e delle tradizioni culturali, ad incentivare il turismo sociale e giovanile, a favorire i rapporti tra citta' e campagna.