(Pubblicata nel suppl. ord. n. 2 al Bollettino ufficiale
           della Regione Lazio n. 32 del 20 novembre 1997)
 
                       IL CONSIGLIO REGIONALE
                            Ha appr0vato
 
                IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE
                              Promulga
la seguente legge:
 
                               Art. 1.
                          F i n a l i t a'
  1. La Regione, in armonia con le norme del proprio Statuto, con gli
indirizzi   di  politica  agraria  nazionale  e  comunitaria,  con  i
programmi regionali di promozione economica nel  settore  agricolo  e
turistico,  promuove e disciplina le attivita' agrituristiche volte a
favorire lo sviluppo ed il riequilibrio del territorio  agricolo,  la
permanenza   dei   produttori   agricoli  nelle  campagne  attraverso
l'integrazione del   reddito  aziendale  ed  il  miglioramento  delle
condizioni di vita, la salvaguardia del patrimonio rurale naturale ed
edilizio,  la  valorizzazione  dei prodotti tipici e delle tradizioni
culturali, ad incentivare il turismo sociale e giovanile, a  favorire
i rapporti tra citta' e campagna.