(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione Piemonte n. 4
                        del 28 gennaio 1998)
 
                       IL CONSIGLIO REGIONALE
                            Ha approvato
 
                     IL COMMISSARIO DEL GOVERNO
                         Ha apposto il visto
 
                IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE
                              Promulga
la seguente legge:
 
                               Art. 1.
                   Estinzione anticipata di mutui
 
  1.  La  Giunta regionale puo' provvedere alla estinzione anticipata
di precedenti mutui contratti a condizioni  piu'  onerose  di  quelle
attuali  di mercato ed e' autorizzata ad assumere nuovi mutui purche'
l'onere  annuale  di  ammortamento  di  questi  ultimi  consenta   la
realizzazione di apprezzabili economie di spesa.
  2.   In   alternativa   all'assunzione  di  nuovi  mutui,  se  piu'
conveniente, e' possibile provvedere mediante emissione  di  prestiti
obbligazionari.