(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione Piemonte n. 4 del 28 gennaio 1998) IL CONSIGLIO REGIONALE Ha approvato IL COMMISSARIO DEL GOVERNO Ha apposto il visto IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE Promulga la seguente legge: Art. 1. Estinzione anticipata di mutui 1. La Giunta regionale puo' provvedere alla estinzione anticipata di precedenti mutui contratti a condizioni piu' onerose di quelle attuali di mercato ed e' autorizzata ad assumere nuovi mutui purche' l'onere annuale di ammortamento di questi ultimi consenta la realizzazione di apprezzabili economie di spesa. 2. In alternativa all'assunzione di nuovi mutui, se piu' conveniente, e' possibile provvedere mediante emissione di prestiti obbligazionari.