(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione Puglia n. 11
                        del 30 gennaio 1998)
 
                       IL CONSIGLIO REGIONALE
                            Ha approvato
 
                      IL COMMISSARIO DI GOVERNO
                         Ha apposto il visto
 
                IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE
                              Promulga
la seguente legge:
 
                               Art. 1.
                Indennita' dei Consiglieri regionali
 
  1.  Ai  Consiglieri regionali e' attribuito, a far tempo dalla data
di proclamazione e per tutta la  durata  della  carica,  il  seguente
trattamento indennitario:
   a) indennita' di funzione;
   b) diaria a titolo di rimborso spese;
   c) rimborso spese di trasporto;
   d) indennita' e rimborso spese di missione.