(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione Puglia n. 11 del 30 gennaio 1998) IL CONSIGLIO REGIONALE Ha approvato IL COMMISSARIO DI GOVERNO Ha apposto il visto IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE Promulga la seguente legge: Art. 1. Indennita' dei Consiglieri regionali 1. Ai Consiglieri regionali e' attribuito, a far tempo dalla data di proclamazione e per tutta la durata della carica, il seguente trattamento indennitario: a) indennita' di funzione; b) diaria a titolo di rimborso spese; c) rimborso spese di trasporto; d) indennita' e rimborso spese di missione.