(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione Puglia n. 11
                        del 30 gennaio 1998)
 
                       IL CONSIGLIO REGIONALE
                            Ha approvato
 
                      IL COMMISSARIO DI GOVERNO
                         Ha apposto il visto
 
                IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE
                              Promulga
la seguente legge:
 
                               Art. 1.
        Usi civici e beni collettivi. Finalita' e competenze
 
  1.  La  Regione  tutela i diritti delle popolazioni residenti sulle
terre civiche,  provvede  al  riordino  dei  patrimoni  collettivi  e
salvaguardia l'integrita' di quelli meritevoli di conservazione.
  2. Sono terre civiche le aree site nel territorio di un Comune o di
una  frazione, ora intestate catastalmente a quest'ultima o al Comune
competente per  territorio,  gia'  appartenenti  alle  comunita'  dei
residenti  o  all'universita' Gli edificati di pertinenza fanno parte
della proprieta' collettiva.
  3.  La Regione persegue, per tali beni, il migliore sviluppo per il
conseguimento di forme durevoli di occupazione,  nel  rispetto  della
destinazione   primaria   e   della   conservazione  delle  attivita'
silvopastorali, al fine di migliorare le condizioni  socio-economiche
delle   popolazioni   residenti,   compatibilmente  con  le  esigenze
ambientali.
  4. Sono esercitate dalla Regione,  secondo  quanto  disposto  dalla
presente  legge, le funzioni amministrative in materia di usi civici,
trasferite con l'art. 1 del decreto del Presidente  della  Repubblica
15  gennaio  1972,  n.  11 e con l'art. 66 del decreto del Presidente
della Repubblica 24 luglio 1977,  n.  616,  gia'  di  competenza  del
Commissario   per   gli   usi   civici,   del   soppresso   Ministero
dell'agricoltura e delle foreste  e  degli  uffici  periferici  dello
Stato.