(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione Puglia n. 11 del 30 gennaio 1998) IL CONSIGLIO REGIONALE Ha approvato IL COMMISSARIO DI GOVERNO Ha apposto il visto IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE Promulga la seguente legge: Art. 1. Usi civici e beni collettivi. Finalita' e competenze 1. La Regione tutela i diritti delle popolazioni residenti sulle terre civiche, provvede al riordino dei patrimoni collettivi e salvaguardia l'integrita' di quelli meritevoli di conservazione. 2. Sono terre civiche le aree site nel territorio di un Comune o di una frazione, ora intestate catastalmente a quest'ultima o al Comune competente per territorio, gia' appartenenti alle comunita' dei residenti o all'universita' Gli edificati di pertinenza fanno parte della proprieta' collettiva. 3. La Regione persegue, per tali beni, il migliore sviluppo per il conseguimento di forme durevoli di occupazione, nel rispetto della destinazione primaria e della conservazione delle attivita' silvopastorali, al fine di migliorare le condizioni socio-economiche delle popolazioni residenti, compatibilmente con le esigenze ambientali. 4. Sono esercitate dalla Regione, secondo quanto disposto dalla presente legge, le funzioni amministrative in materia di usi civici, trasferite con l'art. 1 del decreto del Presidente della Repubblica 15 gennaio 1972, n. 11 e con l'art. 66 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, gia' di competenza del Commissario per gli usi civici, del soppresso Ministero dell'agricoltura e delle foreste e degli uffici periferici dello Stato.